Trattamento integrativo della retribuzione con reddito più basso

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione. Le detrazioni sono relative:

• ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;

• ai redditi derivanti da pensioni;

• ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;

• agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

La detrazione IRPEF – Lavoratori dipendenti

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro. Ciò in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR – Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”.

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020. La disposizione è a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

La clausola di salvaguardia

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 potranno beneficiare di una particolare “clausola di salvaguardia”. La clausola ha lo scopo di tutelare situazioni di “incapienza”.

Il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda; e comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano invece applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Redditi relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Redazione

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