Cassazione III Sez. civile n°29379 del 12 novembre 2024
abitazione portiere snciv@s30@a2024@n29199@tS.clean (1)Il proprietario può sfrattare il condominio dall’abitazione del portiere questo afferma il pronunciamento della Suprema Corte che prendendo in esame il ricorso di un condomino, proprietario di un appartamento, locato al condominio quale abitazione del portiere come da destinazione d’uso catastale, contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che confermando il giudizio del Tribunale della stessa città aveva respinto la richiesta di sfratto al condominio per finita locazione.
Gli Ermellini hanno accolto la richiesta di cassazione riconoscendo che “ «il contratto locativo stipulato tra il proprietario esclusivo dell’alloggio originariamente destinato al portiere ed il condominio ad uso di abitazione del portiere non può essere inquadrato in nessuna delle categorie di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per uso abitativo o per uno degli usi di cui all’art. 27 restando quindi regolato dalla disciplina ordinaria e residuale del codice civile condominio»; osserva, infatti, che detto principio postula non l’affermazione ma la negazione del vincolo perpetuo di destinazione “


