LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n°4736 pubblicata il 4 luglio 2024
Le spese legali per la difesa di una parzialità dei condomini vanno ripartite soltanto tra i condomini interessati
La Corte d’appello riunitasi in camera di consiglio ha accolto il ricorso di alcuni condomini facenti parte di una delle due palazzine dell’unico condominio si erano visti addebitare le spese legali afferenti il condominio per la difesa dello stesso nella vertenza intentata da un condomino della dell’altra palazzina a causa di infiltrazione d’acqua in quella palazzina, mentre la spese per la manutenzione erano addebitate soltanto ai condomini della palazzina oggetto dell’intervento di manutenzione. La condanna alla refusione delle spese legali era intestata al condominio nella persona dell’amministratore quale rappresentante dell’unico ente di gestione per tutte le comunioni facenti capo allo stesso. Per la Corte d’Appello “in sostanza, con l’insorgere della lite l’unità condominiale non si scinde all’esterno, in ragione dell’interesse a resistere di tutti o soltanto di alcuni condomini, perché ai sensi dell’art. 1131 c.c. tutti i condomini sono unitariamente rappresentati dall’unico amministratore. Dunque, nonostante l’esistenza di una pluralità di comunioni parziali autonome, perdura la rappresentanza unitaria conferita per legge all’amministratore, il quale può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio. Ammesso lo schema del mandato con rappresentanza, non v’è ragione per negare che tale rappresentanza sia riferibile ad alcuni soltanto, in quanto la totalità dei condomini non costituisce un soggetto giuridico diverso da una parte di essi (posto che il più comprende il meno) (in tal senso Cass. sentenza n. 651/2000).Da ciò ne deriva che, quando l’amministratore dell’intero condominio, abbia rappresentato, come avvenuto nel caso di specie, solo i partecipanti del condominio parziale, in quanto l’oggetto verteva su beni di esclusiva pertinenza di detto condominio, non può l’assemblea porre le spese legali a carico di soggetti estranei a detto condominio, sol perché rappresentano l’intero complesso condominiale. Dovrà fare applicazione dei criteri normativi previsti in materia di condominio parziale, escludendo da ogni spesa, anche legale, i condomini non facenti parte del condominio parziale.”



