Domanda di un nostro lettore:
Cari amici di condominio.it mi complimento per il sito che è davvero ben fatto e utilissimo e avrei un quesito moto urgente da porvi.
Abito al sesto piano in un condominio di 21 unità con 2 scale nel quale soltanto nei miei balconi aggettanti si sono lesionati i frontalini a causa dei ferri inerni messi troppo in superfice. L’anno scorso ho provveduto a metterli in sicurezza facendo cadere le parti di frontalino lesionate e quindi pericolanti.
I quesiti che pongo sono:
- Su chi ricade la responsabilità nel caso di danno verso terzi per il distacco di pezzi di frontalino o rivestimenti esterni dei miei balconi aggettanti.
- Come si ripartiscono le spese degli stessi.
- Se è vincolante la decisine dell’ assemblea nella quale si votasse a maggioranza che ogniuno provveda per suoi balconi aggettanti in toto e cioè anche parte esterna fontalini rivestimento escludendo solo la tinteggiatura.
Grazie attendo la vostra risposata.
Risposta dell’esperto:
A chi spettino le spese per Il ripristino degli intonaci dei sottobalconi e dei frontalini dei balconi è uno dei quesiti che più hanno diviso il mondo degli addetti ai lavori, credo che oggi si sia giunti ad una interpretazione se non univoca almeno maggioritaria anche da parte della giurisprudenza specie nel caso da lei illustrato.
Infatti è fuor di dubbio che la manutenzione del balcone , e quindi anche dei ferri di ancoraggio della ringhiera, sia a carico del proprietario del balcone (a meno che non si possano ravvisare gli estremi del vizio occulto e si possa ancora perseguire il costruttore), di conseguenza i danni causati da una mancata o insufficiente manutenzione sono a carico del proprietario del balcone, fermo restando l’obbligo di rispettare il vincolo estetico. In caso di rifacimento dell’intera facciata le spese per la tinteggiatura dovranno essere ripartite con i millesimi di proprietà. Il tutto ovviamente salvo diversa disposizione del regolamento di condominio.
Per quanto riguarda gli eventuali danni a terzi per le responsabilità civili, se esiste (non è obbligatoria), ne risponde la polizza globale fabbricati del condominio, mentre le responsabilità penali rimangono a carico del proprietario.
Umberto Anitori


