Il Tribunale di Roma con la sentenza relativa alla vertenza 59569/08 ha sancito ben due principi:

  • il primo che nel caso di regolamento di condominio di origine Contrattuale che preveda la irrinunciabilità al servizio di riscaldamento non è possibile procedere ad un eventuale distacco salvo che non sia approvato dalla totalità dei partecipanti al condominio.
  • l’altro che nel caso il distacco sia invece possibile come nella fattispecie esaminata, il condomino distaccato è comunque tenuto a corrispondere oltre alle spese di conservazione e manutenzione dell’impianto, una quota ,il cui importo potrà essere calcolato da tecnico specializzato , in quanto comunque usufruisce del riscaldamento da mura , solai ed immobili circostanti.

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Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.