Domanda del lettore: Ristrutturazione facciate e delibere assemblee: nel 2010 l’assemblea deliberò che non si potesse avviare il processo di gara senza la costituzione di almeno il 70% del fondo. Nel 2012 l’assemblea, senza far alcun riferimento a modifiche/integrazioni a tale vincolo e nonostante non sia stato raggiunto ancora tale percentuale, ha deliberato l’avvio della gara di selezione dei fornitori. Quest’ultima delibera è valida oppure è “nulla”?
Risposta del lettore: L’ultima assemblea di fatto annulla gli effetti della precedente assemblea a partire dalla data della nuova delibera, anche se nel processo verbale non viene fatta menzione della precedente delibera.
Dalla data della nuova assemblea è in vigore quanto deliberato nella stessa.


