Consiglio di Stato sentenza n°7158/2023
Il giudizio in esame parte da un’ordinanza di demolizione e sgombero di immobile abusivo a fini di ripristino dello stato dei luoghi.
Il compendio immobiliare de quo appartiene a due distinti soggetti. Il primo ha realizzato i lavori di modifica di destinazione d’uso di parte dello stesso, da “deposito” a “civile abitazione”.
Il secondo ha provveduto, invece, alla loro denuncia.
L’ordinanza nasce dalla denuncia del comproprietario
Da tale segnalazione è derivata l’ordinanza qui impugnata.
Il comproprietario responsabile degli abusi si determinava, allora, a presentare due distinte istanze di sanatoria, entrambe respinte.
La reiezione delle istanze avveniva per profili sostanziali relativi a presunti errori di calcolo delle volumetrie assentite nonché per profili attinenti alla mancata dimostrazione dell’assenso dell’altro comproprietario all’esecuzione dei lavori. Interesse dell’altro comproprietario, infatti, era quello di mantenere l’originaria destinazione del fondo.
TAR e Consiglio di Stato concordano
Né il TAR né il Consiglio di Stato hanno ritenuto fondato il ricorso ritenendo che fosse necessario, per l’ammissibilità dell’istanza di sanatoria il consenso dell’altro comproprietario, anche alla luce del contegno di quest’ultimo, autore delle segnalazioni da cui l’attività sanzionatoria è derivata.
Nel caso di specie, tuttavia, l’istante era solamente comproprietario dell’immobile. L’altro comproprietario, tuttavia, aveva manifestato una ferma volontà contraria alla regolarizzazione degli abusi, ben lontana dall’acquisizione del consenso (anche in via presuntiva) che la giurisprudenza richiede in casi analoghi, anche, ad esempio, agli abusi commessi in regime di condominio.
Il consenso del comproprietario rileva in quanto questi vede lesi i propri diritti dall’opera abusiva e può agire giudizialmente al fine di ottenere una sentenza di eliminazione della stessa ovvero di risarcimento dei danni.
Pacifica in tal senso è la giurisprudenza nel ritenere “illogico” consentire la sanatoria di opere realizzate abusive contro la volontà del proprietario dell’immobile che si sia opposto alla sanatoria e che potrebbe anche chiederne la demolizione avanti il giudice ordinario (
Cons. Stato Sez. VI, 22/5/2018, n. 3048).
Senza il consenso dell’altro comproprietario, dunque, tanto il TAR quanto il Consiglio di Stato hanno riconosciuto la carenza di legittimazione attiva alla proposizione dell’istanza di sanatoria.
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