Per legge l’amministratore di condominio deve assolvere ad una serie di compiti e funzioni diretti a tutelare gli interessi del condominio. Infatti l’amministratore è il rappresentante dello stabile e quindi deve agire a tutela dei condomini, amministrando e gestendo i beni comuni. Inoltre il “professionista” deve dare esecuzione alle delibere dell’assemblea condominiale. Quando un condominio ha più di 8 condomini si rende obbligatoria la nomina dell’amministratore. A questo proposito va ricordato che fino al varo della recente Riforma l’amministratore non era tenuto ad una comprovata professionalità, ma chiunque poteva ambire al compito amministrativo. Oggi invece bisogna possedere una vera e propria professionalità, così come stabilito dalla legge vigente. Ecco perché è diventata indispensabile la formazione, la competenza e la professionalità dell’amministratore che, unitamente alla dotazione strumentale, deve essere all’altezza di un compito importante e strategico nella vita sociale.

Quindi un amministratore si può nominare con apposita delibera dell’assemblea condominiale ma anche revocare. Ciò avviene quando l’amministratore è negligente, ovvero non opera con la diligenza e la professionalità richiesta dai condomini. La revoca, comunque, non va necessariamente motivata e quindi quando il condominio riunito in assemblea delibera di cambiare amministratore lo può fare senza limiti né remore.L’importante è rispettare le norme contenute nel regolamento di condominio che, se nulla dispone al riguardo, occorre una delibera favorevole dell’assemblea con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. La revoca può anche essere disposta dal Giudice su richiesta anche solo di uno dei condomini: ciò se ricorrono alcuni gravi motivi stabiliti dalla legge. In tal caso l’amministratore revocato non potrà più essere nominato dall’assemblea. Il rapporto tra condominio e amministratore è disciplinato dalle norme del codice civile sul mandato. Ne consegue che l’amministratore è responsabile sulla esecuzione del mandato stesso e quindi sulla amministrazione e gestione dello stabile, con particolare riguardo alle parti comuni. Se per colpa sua l’amministratore causa danni al condominio, è tenuto a risarcirli con responsabilità civile e penale se causa dei reati. L’amministratore, per contro, dovrà dimostrare, per andare esente da responsabilità, di avere eseguito correttamente il proprio incarico e che il danno non è imputabile al suo comportamento.Esistono quindi delle assicurazioni individuali per la responsabilità civile dell’amministratore che il più delle volte vengono richieste prima di affidare l’incarico di amministratore del condominio.

Redazione

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