A seguito della sentenza di secondo grado, l’ex marito ricorse in Cassazione, la quale con ordinanza n. 510 del 2010, dichiarava il ricorso avanzato inammissibili per i seguenti motivi: innanzitutto ritenne che la Corte d’Appello avesse correttamente valutato il “vincolo pertinenziale” esistente tra l’abitazione principale e i locali del seminterrato in base alla planimetria prodotta in atti. La presenza della scala interna e l’accessibilità agli stessi conferma il rapporto di servizio con i locali soprastanti.

La scala che porta all’appartamento al piano inferiore, raggiunge un disimpegno con accesso diretto a una cantina e a uno dei tre garage, attraverso il quale però, in mancanza di ostacoli di sorta, è possibile accedere a tutti i locali posti al piano interrato; quindi i locali sottostanti sono collegati a quelli del piano superiore.

Infine era l’ex marito che aveva l’onere di dimostrare la cessazione di tale legame, che avrebbe impedito l’applicazione del principio di cui all’art. 818 c.c. comma 1, il quale prevede che: “la pertinenza rimane soggetta gli effetti degli atti e dei rapporti giuridici che riguardano la cosa principale.”

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