Assemblea di condominio: il proprietario dei locali non censiti nelle tabelle millesimali, può partecipare
Quando si diventa comproprietario di una parte comune del fabbricato, a prescindere dalla esistenza delle tabelle millesimali, si acquisisce la qualifica di condomino.
Per partecipare all’assemblea, non rappresenta condizione necessaria l’esistenza delle tabelle millesimali.
Esse sono infatti un parametro per determinare la misura dell’obbligo alla contribuzione delle spese, alle quali tutti i condomini sono tenuti, proporzionalmente al valore della singola proprietà, sempre che nel regolamento, non sia previsto diversamente.
Assemblea di condominio, partecipazione e la pronuncia della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 4844 del 2017, ha ritenuto legittima la partecipazione all’assemblea condominiale da parte del proprietario, di una mansarda facente parte del condominio, non indicata nelle tabelle millesimali.
La delibera di nomina dell’amministratore, venne impugnata da un gruppo di condomini, in quanto ritenevano illegittimi sia la partecipazione che l’esercizio del diritto di voto, ad opera del proprietario della mansarda, che non risultava censita nelle tabelle millesimali.
Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello riformava la sentenza, evidenziando la validità della delibera, in quanto la qualità di condomino si assume semplicemente con la proprietà di una unità immobiliare del fabbricato e, quindi, delle parti comuni.
La massima della Corte di Cassazione
Quest’ultima tesi, venne condivisa dalla Cassazione che precisava: “la qualità di condomino si acquista nel momento in cui si diviene proprietari di parti comuni del fabbricato, a prescindere dall’esistenza o meno di una tabella millesimale, la cui natura ricognitiva ormai è fuori dubbio (v. Sezioni Unite, Sentenza n. 18477 del 09/08/2010 Rv. 614401 che, nello stabilire la possibilità di approvare o sottoporre a revisione le tabelle millesimali a maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, codice civile ha precisato, tra l’altro, che la deliberazione di approvazione delle tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica)”.
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