L’efficacia sanante della seconda delibera.

La delibera assembleare, ha un efficacia sanante nei confronti di quella precedente, se in essa si approvavano gli stessi punti dell’ ordine del giorno  della precedente, e quest’ultima non sia mai stata impugnata.

I ricorrenti rilevavano che le due delibere, non avessero il medesimo contenuto, e la seconda delibera  era stata considerata, erroneamente, sanante della prima.

La Cassazione dichiarava la fondatezza della doglianza, per cui la seconda delibera non poteva sanare la prima,  in quanto non avevano un contenuto sovrapponibile, infatti l’ordine del giorno delle due assemblee conteneva punti inerenti a tematiche diverse; ciò emergeva dal confronto dei singoli punti dell’ordine del giorno.

Vero è che per la Cassazione, i nudi proprietari non hanno titolo, per essere convocati alle assemblee quando hanno ad oggetto questioni di ordinaria amministrazione.

Assemblea e lavori di straordinaria amministrazione

Se nell’assemblea di condominio, vengono discusse questioni relative ad interventi  di straordinaria amministrazione, la Corte di Cassazione dichiara fondato il rilievo secondo il quale, i nudi proprietaria avevano interesse a parteciparvi, per cui erano legittimati a partecipare alla prima assemblea. Essi avevano il diritto di essere convocati, in quanto alcuni punti dell’ordine del giorno, avevano ad oggetto  opere di straordinaria manutenzione, come nel caso di specie, in cui veniva affrontato il tema del ripristino della facciata dell’edificio.
La Corte di Cassazione arrivava a stabilire il principio, secondo il quale quando si tratta di atti di inerenti la straordinaria amministrazione, il nudo proprietario, ha il diritto a parteciparvi e quindi di essere convocato.
Il ricorrente, contestava inoltre, che i condomini potevano proporre in sede di assembleare una domanda di rendiconto ex articolo 263 codice civile, sull’oggetto eccedente l’ordinaria amministrazione.

A tal proposito, la cassazione decretava che questa questione, doveva essere proposta in assemblea di condominio, in quanto il giudizio di Cassazione non è la sede adatta per decidere su tale questione.

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