Quali conseguenze può avere l’omessa convocazione di un condomino sulla delibera

La Cassazione, in merito all’impugnazione delle delibere dall’assemblea, per omessa  convocazione di un condomino, con sentenza n. 17486 del 2006 , stabiliva che la delibera possa essere annullata.

Ciò avverrà mediante l’espletamento di un’apposita azione, entro il termine previsto dalla legge.

Non può al contrario, rappresentare un’eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso a seguito di domanda per ottenere  il pagamento delle spese deliberate dall’assemblea.

Inoltre, sono nulle le delibere prive dei requisiti essenziali, con oggetto impossibile o illecito, quelle con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto.

Le altre cause di invalidità dell’assemblea

Sono invece annullabili le delibere dell’assemblea, con vizi sulla regolare costituzione dell’assemblea, quelle che sono state adottate con maggioranza inferiore a quella richiesta, quelle affette da vizi formali di prescrizioni di legge, convenzionali, regolamentari,  riguardanti il procedimento di convocazione dell’assemblea, quelle affette genericamente da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.

Se alcuni condomini, non viene comunicato l’avviso di convocazione dell’assemblea, si genererà l’annullabilità della delibera, la quale, se non impugnata nel termine di trenta giorni, diventerà valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

L’amministratore di condominio, dovrà garantire la regolare convocazione dell’assemblea, per cui svolgerà le indagini necessarie per individuare i condomini non più presenti nel vecchio recapito per poter comunicare a tutti l’avviso di convocazione.

La ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea

L’articolo 1136 codice civile,  sesto comma, stabilisce che l’assemblea non può deliberare se non verifica che tutti i condomini sono stati invitati alla stessa, per cui ogni condomino ha diritto di intervenire, e per cui dovrà essere informato adeguatamente per poterlo fare; ciò comporta che la comunicazione della convocazione, deve essere anche ricevuta nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’avviso di convocazione dell’assemblea, può essere effettuato con qualunque mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, e potrò essere provato con elementi dai quali risulti che il condomino ha ricevuto concretamente la notizia.

© condominio.it – tutti i diritti riservati

Redazione

La Redazione di Condominio.it è composta da giornalisti esperti nel settore, da professionisti e tecnici che operano da tempo nel campo dell'amministrazione e gestione dei condomini. Fanno parte inoltre del nostro Comitato di redazione docenti universitari, presidenti e membri dei direttivi delle associazioni di categoria, avvocati, ingegneri, geometri, agenti immobiliari e consulenti operanti nel settore immobiliare e tecnico.