L’assicurazione casa per eventi calamitosi può essere portata in detrazione anche dai condomini.
L’assicurazione per calamità naturali in questa epoca di cambiamento climatico viene in considerazione quale strumento ancor più importante per cautelarsi dagli ingenti danni causati da maltempo e alluvioni che ripetutamente investono l’Italia.
Il rischio dell’evento calamitoso, disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private, deve essere inteso come il rischio di danni alle persone o alle cose arrecati da eventi naturali calamitosi come pioggia, vento, grandine, nevicate, uragani, frane, inondazioni, terremoti.
Si tratta di eventi naturali rovinosi e realmente preoccupanti che negli ultimi anni si verificano con crescente intensità e frequenza, provocando danni alle abitazioni e ai beni contenuti.
Il Legislatore, al fine di incentivare il mercato verso una maggiore offerta di prodotti assicurativi a copertura del rischio calamità naturali, ha introdotto la possibilità di portare in detrazione IRPEF il 19% del premio pagato dal contraente alla compagnia di assicurazioni.
Occorre precisare che la detraibilità fiscale si applica soltanto agli immobili ad uso abitativo, ovvero corrispondenti alla categoria catastale “A”, escluso l’uso diverso dall’abitativo.

Polizza condominiale
Nel caso di polizza condominiale calamità naturali tale agevolazione è informata ai medesimi principi e non conosce sostanziali differenze. Anche in caso di polizza condominiale, infatti, la detrazione fiscale spetta solo per i premi relativi alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
Beneficiari di questa agevolazione sono anche i singoli condomini, nel qual caso la detrazione IRPEF dovrà essere ripartita in base ai millesimi di proprietà di ciascuno e la polizza dovrà specificare distintamente quanto sia stato speso per la copertura assicurativa delle unità locali ad uso abitativo e quanto per quelle commerciali.
La detrazione non spetta nel caso la spesa sia sostenuta a favore dei familiari fiscalmente a carico.
Ad oggi l’esborso stimato a carico del cittadino per la stipula di una polizza calamità naturali è relativamente contenuto, solitamente si tratta di poche centinaia di euro l’anno tuttavia è realistico prevedere che, nelle zone interessate da eventi atmosferici ripetuti e intensi, nel lungo periodo il premio possa aumentare.
Come accedere alle agevolazioni
Più nel dettaglio, la circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione, fornendo al contribuente un prospetto chiarificatore su come accedere alle agevolazioni fiscali.
Orbene, le Entrate precisano che il valore della detrazione ai fini IRPEF è pari al 19% dei premi pagati per le polizze rischi di qualsiasi calamità naturale. Per quanto occorrer possa specifica inoltre che l’ambito oggettivo della detraibilità è circoscritto alle unità immobiliari ad uso abitativo oltre relative pertinenze.
La norma di cui si tratta non specifica se debbano essere escluse le seconde case per cui, dovendo attenersi al testo della norma, si può ritenere che l’agevolazione fiscale sia estesa a qualsiasi tipologia di case, siano esse abitazioni principali o seconde case.

Le spese che si possono detrarre
Come noto, dallo scorso 11 maggio è possibile la modifica e l’invio dei dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi, ciò per cui nel caso il contribuente abbia trascurato di inserire spese che danno diritto a detrazioni fiscali, ha ora facoltà di provvedervi.
Con l’avvio della stagione dichiarativa i contribuenti sono pertanto chiamati alla compilazione e all’invio del modello 730/2023, direttamente o tramite intermediario abilitato, tuttavia non senza alcune incertezze anche riguardo le detrazioni che possono essere fatte valere in sede di dichiarazione IRPEF.
Infatti in merito alla norma sorgono alcuni dubbi interpretativi soprattutto con riferimento alle questioni condominiali, in particolare i singoli condòmini sono interessati a conoscere se possono beneficiare della detrazione nel caso di assicurazione per calamità naturali stipulata dal condominio.
Ebbene, per poter usufruire di tale agevolazione i singoli condomini devono possedere determinati requisiti, espressamente previsti.
Quanto ai premi pagati, la detrazione fiscale spetta anche nel caso in cui il contribuente non sia proprietario dell’immobile a cui si riferisce la polizza per averlo in precedenza venduto o donato.
I soggetti aventi diritto alle detrazioni
A fornire chiarimenti in merito ai soggetti aventi diritto alla detrazione IRPEF sulle polizze eventi calamitosi per immobili residenziali e relative pertinenze, è la circolare delle Entrate n. 24 del 7 luglio 2022.
Tale atto amministrativo infatti chiarisce: “La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona”.
In merito al “quantum” della detrazione, viene invece in considerazione la summenzionata circolare 14/E,che apagina 210 specifica che le polizze per calamità naturali stipulate dal condominio a garanzia del fabbricato rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione IRPEF per un importo pari al 19% delle spese effettivamente sostenute dai singoli condomini per i premi assicurativi.
Precisamente, ciascun condomino può usufruire della detrazione in parola limitatamente alla quota parte di premio che gli compete, ammontare che deve essere certificato dall’amministratore di condominio o, in alternativa, il singolo condomino deve possedere una copia della polizza oltre alla documentazione che attesti la parte di premio relativa alla propria unità immobiliare, dallo stesso effettivamente pagata.

Le assicurazioni
L’assicurazione per calamità naturali copre solo le unità immobiliari residenziali e le relative pertinenze, si è detto, ragion per cui devono ritenersi escluse le polizze stipulate a copertura delle sole pertinenze ma non anche dell’unità immobiliare principale. Da notare che la detrazione di cui si tratta non spetta sulle unità non residenziali.
La detrazione del 19% sul premio si applica alle polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 e ai successivi rinnovi delle stesse; diversamente, non associabili alla detrazione sono le polizze pluriennali stipulate precedentemente a tale data, fino alla loro scadenza naturale.
In presenza di polizze miste o multirischio, ad esempio a copertura anche di responsabilità civile, furto o incendio, oltre che di eventi calamitosi, la detrazione fiscale per l’assicurazione calamità naturali si applica unicamente alla componente di premiorelativa al rischio calamità, pur sempre in misura del 19% della spesa sostenuta.
In tal caso è necessario richiedere alla compagnia di assicurazioni di specificare nel documento di polizza la quota di premio relativa alle garanzie per eventi calamitosi, alla quale soltanto sarà applicata la detrazione.
I limiti di detraibilità
La norma prevede determinati limiti di detraibilità per i premi polizze calamità naturali, in ragione dei quali il beneficio spetta integralmente ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro mentre se il reddito supera tale soglia la detrazione diminuisce progressivamente fino a 240.000, valore oltre il quale la detrazione è nulla.
La detrazione può essere ottenuta solo se il pagamento del premio è stato effettuato mediante versamenti bancari, postali o altri strumenti di pagamento tracciabili.
Questa agevolazione fiscale è valida per l’anno di imposta 2023 e deve essere dichiarata con il codice 43 nel rigo E8/E10 della dichiarazione dei redditi, come precisato a pag. 211 della Circolare 14/Edell’Agenzia dell’Entrate.
Detrazione del 19%
Inoltre, per poter accedere alla detrazione del 19% è necessario conservare i seguenti documenti:
– ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione della compagnia di assicurazioni attestante l’avvenuto pagamento e la tracciabilità dello stesso;
– l’utilizzo di strumenti di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte della compagnia di assicurazione; in mancanza di tale documentazione, ugualmente idonei ad attestare l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili sono la ricevuta del versamento bancario o postale, della carta di credito o debito, un estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o applicazioni smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
– copia della polizza o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazioni da cui risulti il possesso in capo al richiedente dei requisiti richiesti
In aggiunta, in caso di polizze condominiali è necessario conservare la dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti la quota parte del premio riferita a ciascun condomino e che la stessa sia stata effettivamente pagata ovvero in alternativa tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta.


