Con la Legge di Stabilità 2016 sono state introdotte alcune interessanti novità sul fronte dei bonus fiscali per incentivare gli interventi di riqualificazione energetica condomini. Degna di nota è quella che riguarda la possibilità, per i contribuenti che rientrano nella “no tax area” (cioè che non versano l’IRPEF), di usufruire comunque della detrazione IRPEF del 65% delle spese sostenute,  nel corso del 2016, per la riqualificazione energetica delle parti comuni di un condominio, attraverso la cessione del bonus ai fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni, a titolo di parziale pagamento del dovuto.

Per poter usufruire di questa agevolazione vi deve essere una delibera assembleare che comunica l’approvazione degli interventi, o, in alternativa,  il condòmino deve comunicare al condomìnio la scelta di cessione del credito verso l’Erario. Sarà poi necessario che i fornitori comunichino al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazione eseguite.

per l’efficacia è fondamentale che il condominio trasmetta la domanda di riqualificazione energetica, entro il 31 marzo 2017, una comunicazione telematica (attraverso i sistemi Entratel e Fisconline) all’Agenzia delle Entrate, con indicazione del totale della spesa sostenuta nel 2016 per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, oltre al codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Infine, il condominio dovrà comunicare ai fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Si tratta quindi di un importante agevolazione per la riqualificazione energetica, che va nella direzione di favorire sempre più l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica, permettendo di usufruire del bonus fiscale anche ai contribuenti ricadenti nella “no tax area”, e cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef (per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che normalmente non ne possono fruire, dato che il bonus spetta solo fino a concorrenza dell’imposta lorda. La detrazione assume, quindi, valore di cessione del credito, che i contribuenti possono far valere come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali. I fornitori che ricevono il credito come parte del pagamento potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione, suddiviso in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. L’eventuale quota non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Per ottenere la compensazione dovrà essere compilato e trasmesso in via telematica apposito modello F24, indicando come codice tributo per l’uso del credito di imposta quello che verrà appositamente indicato dall’Agenzia dell’Entrate con risoluzione in merito.

Redazione

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