Bucare il pallone dei bambini: non è reato
Il cortile condominiale, è il luogo dove i bambini del condominio si riuniscono, in particolare nella stagione estiva, per giocare insieme.
I loro giochi e la loro vivacità possono dar vita a urli e schiamazzi, che non a tutti sono graditi.
La Cassazione ha affrontato una situazione di questo genere, dove un uomo, minacciava e ingiuriava ripetutamente, un gruppo di ragazzini che giocavano a pallone nel cortile condominiale.
L’uomo, non sopportando più il continuo vociare, passò ai fatti, tagliando con un coltello il pallone con cui i bambini giocavano; causando il panico tra di loro, tanto da farli scappare a casa impauriti.
Bucare il pallone dei bambini che giocano in cortile, l’iter processuale
L’uomo in questione, venne condannato in primo grado per il reato di stalking, mentre in appello il reato venne riqualificato in violenza privata.
La Corte d’Appello, sottolineava che “i bambini, impauriti per effetto del comportamento tenuto dall’imputato, spesso si vedevano costretti a rientrare in casa o scendevano nel cortile evitando di giocare con la palla”.
Contro tale sentenza, l’uomo fece ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta era finalizzata al rispetto del regolamento condominiale, il quale prevedeva il divieto di giocare a pallone durante certi orari della giornata e che, i bambini non lo temevano, in quanto continuavano imperterriti a scendere in cortile a giocare.
Bucare il pallone dei bambini che giocano in cortile: la decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione (sentenza n. 1786 del 2017) accoglieva il ricorso dell’uomo, sostenendo che l’oggetto della tutela del delitto di violenza privata ex art. 610 c.p. “è dato dalla libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri“; e per poter “attingere la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà“.
Per tale ragione, è evidente che “non ogni forma di violenza o minaccia riconduce alla fattispecie dell’art. 610 c.p., ma solo quella idonea, in base alla circostanze concrete, a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato“.
Bucare il pallone dei bambini che giocano in cortile: conclusione
La Suprema Corte di Cassazione, sostiene che “sia il principio di offensività, sia l’esigenza di confinare nel ‘giuridicamente indifferente’ i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei – pur tuttavia – a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo“.
La condotta dell’uomo, in questo specifico caso vagliato dalla Cassazione, era motivata dal rispetto del regolamento condominiale, e anche se temporaneamente aveva fatto allontanare i bambini, non aveva impedito loro di riprendere i giochi che disturbavano la quiete.
Di conseguenza, niente condanna perché il fatto non sussiste.
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