Le telecamere non si limitano più a registrare immagini. I sistemi di ultima generazione integrano funzioni di intelligenza artificiale che riconoscono volti, analizzano comportamenti, individuano movimenti ritenuti anomali e inviano segnalazioni automatiche. Tecnologie nate per aumentare la sicurezza che, se installate in un condominio, impongono un’attenta verifica della loro conformità al GDPR e al nuovo Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act.
Negli ultimi mesi il dibattito si è concentrato sull’eventuale ampliamento dell’uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si tratta di un tema distinto rispetto alla videosorveglianza privata. Nei condomìni, infatti, continuano ad applicarsi le regole previste dal GDPR, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, dalle Linee guida dell’European Data Protection Board e dalle nuove disposizioni introdotte dall’AI Act.
Il punto più delicato riguarda il riconoscimento facciale. Questa tecnologia tratta dati biometrici, classificati dall’articolo 9 del GDPR come categorie particolari di dati personali. Il loro trattamento richiede presupposti rigorosi che, nella realtà condominiale, difficilmente ricorrono.
L’assemblea non può autorizzare il riconoscimento facciale dei residenti. Una delibera favorevole non sostituisce il consenso richiesto dal GDPR. Allo stesso modo il legittimo interesse del condominio alla sicurezza non basta a giustificare un trattamento così invasivo. Nella quasi totalità dei casi, un sistema che identifica automaticamente condomini, ospiti o fornitori risulta sproporzionato rispetto alla finalità perseguita.
Un altro errore riguarda le telecamere esterne che riprendono marciapiedi, carreggiate o ampie porzioni di strada pubblica. Il principio di minimizzazione impone di limitare l’inquadratura alle sole aree realmente necessarie. Riprendere in modo sistematico persone estranee al condominio significa effettuare un trattamento eccedente rispetto allo scopo dichiarato.
Particolare attenzione meritano le nuove funzioni di analisi automatica. Alcuni sistemi registrano i passaggi ripetuti davanti all’edificio, costruiscono profili comportamentali oppure classificano automaticamente una persona come sospetta. Si tratta di strumenti che introducono forme di profilazione incompatibili con i principi di necessità, proporzionalità e liceità previsti dal GDPR. Il semplice fatto che una persona passi più volte davanti a un ingresso non rappresenta un elemento oggettivo di pericolosità. Automatizzare questo tipo di valutazione espone il condominio al rischio di trattamenti illeciti e di possibili discriminazioni. Se l’area ripresa è accessibile al pubblico, entrano anche in gioco le limitazioni introdotte dall’AI Act sull’identificazione biometrica in tempo reale.
Anche la conservazione delle immagini richiede attenzione. Le registrazioni non possono essere archiviate senza limiti temporali. Il Garante continua a indicare, come regola generale, tempi contenuti, normalmente compresi tra 24 e 72 ore, salvo esigenze particolari adeguatamente motivate e documentate. Periodi più lunghi richiedono una motivazione concreta e, nei casi previsti, anche una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
Per installare un impianto conforme non basta acquistare telecamere moderne. Occorre progettare il trattamento dei dati nel rispetto delle regole. Le riprese devono riguardare esclusivamente le aree comuni. Le funzioni di riconoscimento facciale e di classificazione automatica delle persone devono essere escluse. I tempi di conservazione devono essere definiti e documentati. I fornitori che gestiscono il sistema devono essere nominati responsabili del trattamento quando ricorrono i presupposti previsti dal GDPR. Devono inoltre essere predisposte un’informativa aggiornata e la cartellonistica che segnali la presenza della videosorveglianza.
L’intelligenza artificiale offre strumenti utili anche per la sicurezza degli edifici. La tecnologia, però, non autorizza una sorveglianza generalizzata. Il diritto alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati devono convivere. Il criterio che continua a guidare ogni scelta resta uno solo. La proporzionalità tra il rischio da prevenire e il livello di controllo esercitato sulle persone.
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