Consumo dell’acqua in condominio, ripartito in base ai millesimi
Se in condominio, mancano i contatori a discarica per la lettura dei consumi dei singoli, la suddivisione delle spese relative all’acqua va fatta in base al contenuto dell’articolo 1123, comma 1, del codice civile, cioè in proporzione al valore della proprietà di ciascuno.
Così si è pronunciato il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 gennaio 2017, a seguito di impugnazione della delibera assembleare, con la quale i condomini decidevano di ripartire le spese idriche, in parti uguali.
La decisione del Tribunale di Roma
Il Tribunale, rilevava che, in via generale, le spese sul consumo dell’acqua devono essere ripartite in base al criterio riportato nel secondo comma dell’articolo 1123 del codice civile: “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.
Ciò può effettuarsi ogni volta che siano installati contatori in ciascuna unità immobiliare, servita dal sistema di distribuzione dell’acqua interno all’edificio condominiale.
L’installazione di questo strumento permette, di individuare la base certa per l’addebito di costi individuali, salva l’applicazione del criterio di riparto per millesimi per le utenze che fanno capo a tutti i condomini.
Il criterio della tabelle millesimali
Nel caso di specie però, il Tribunale rilevava che non erano stati installati contatori a discarica, di conseguenza non si poteva applicare il criterio di ripartizione delle spesa in base al consumo del singolo.
Il Tribunale però si è anche interrogato sull’applicabilità della scelta fatta dell’assemblea, di provvedere ad una ripartizione in parti uguali.
Il Tribunale, scartando entrambi i criteri, fece invece riferimento ad altri principi, soprattutto quelli relativi alle tabelle millesimali.
Vero che i condomini possano stabilire modalità di ripartizione della spesa del consumo idrico, più adatte alle circostanze specifiche, però nel caso in cui, non siano installati nelle singole abitazioni, i contatori di sottrazione, va effettuata secondo l’articolo 1123, comma 1, del codice civile, in base ai valori millesimali di proprietà.
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