Cassazione II Sezione Civile Ordinanza N°16435 pubblicata 18/06/2025
Danni causati da parti comuni risponde il proprietario al momento dell’evento.
Con questa motivazione la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un condomino avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Milano che invece lo aveva condannato a pagare la quota parte di competenza dell’immobile che aveva acquistato anni anni dopo l’evento di inondazione che aveva causato il danno- Gli Ermellini infatti hanno confermato che “come hanno affermato le sezioni unite di questa Corte, il proprietario dell’appartamento danneggiato dalla cosa comune è un terzo che subisce un danno per l’inadempimento dell’obbligo di conservazione della cosa comune, il che implica la chiara natura extracontrattuale della responsabilità da porre in capo al titolare, con esclusione della natura di obbligazione propter rem del danno cagionato dal bene comune e la riconducibilità di detta responsabilità nell’ambito dell’illecito aquiliano; una volta esclusa l’applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali, deve escludersi che l’acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell’acquisto, dovendo quindi dei detti danni rispondere il proprietario della unità immobiliare al momento del fatto (Cass., sez. un., n. 9449/2016; cfr. anche Cass. n. 18855/2013; Cass. sez. un., n. 2951/2016).
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