Cassazione III Sezione Civile Ordinanza N° 15770 pubblicata 12/06/2025
La polizza di RCT del condominio copre anche i danni ai singoli condomini.
E’ quanto afferma la Suprema Corte nell’accogliere il ricorso di un condominio contro una sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva respinto la richiesta dello stesso condominio di chiamare a rispondere la compagnia con cui il condomino aveva stipulato un contratto di RCT per i danni causati ad un condomino.
Infatti secondo i Supremi Giudici “é ovvio che la clausola 10 del contratto vada letta alla luce della successiva clausola 11 , ma ciò non spiega perché le due clausole impedirebbero al Condominio di beneficiare della copertura prevista per la responsabilità civile;
la clausola 11, considerando “terzi” i singoli condòmini , è una clausola che amplia il rischio coperto, anziché ridurlo (e il ricorrente era, a quanto consta, un condòmino): dunque non si comprende perché mai una clausola ampliativa del rischio assicurato dovrebbe condurre ad un rigetto della domanda;
-) l’affermazione per cui la clausola n. 10 “non è (…) norma di carattere generale e non può essere estesa alla fattispecie in esame”, infine, risulta a questa Corte incomprensibile. La “fattispecie in esame” è quella d’un condominio che ha arrecato danno ad un condòmino; il contratto copriva la responsabilità del condominio per i danni ai condòmini ; imperscrutabile resta il motivo per il quale l’art. 10 non debba “coprire la fattispecie in esame”.
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