Tribunale di Napoli sentenza n°297/12 gennaio 2022

Esemplare sentenza del Tribunale Partenopeo nell’esaminare  la richiesta di decreto ingiuntivo da parte di terzo creditore ha respinto l’eccezione presentata dal condominio citato , che sosteneva il difetto di legittimazione passiva dello stesso affermando che l’azione andasse rivolta verso i condomini morosi. Il giudice di merito ha affermato che l’ente condominio invoca a sostegno della sua tesi i principi affermati da Cass. n.9148/2008 in materia di natura parziaria delle obbligazioni condominiali. Nella comparsa conclusionale depositata in data 20-12-2021, il convenuto afferma che la materia è attualmente regolata dall’art.63 disp. att. c.c., per trarne la conseguenza che l’appaltatore avrebbe dovuto previamente agire nei confronti dei condomini morosi. Ebbene, osserva il Tribunale che non vi è dubbio che in materia di obbligazioni condominiali vada affermata la natura parziaria delle stesse, dando continuità all’indirizzo segnato da Cass. n.9148/2008, ma ciò non vuol dire che l’azione tendente ad accertare l’inadempimento del Condominio agli obblighi derivanti dal contratto di appalto stipulato dall’Amministratore (quale rappresentante dei condomini) vada proposta nei confronti dei singoli condomini morosi e non piuttosto nei confronti del Condominio stesso. Trattasi di azione di cognizione – e non già di azione esecutiva -, volta alla formazione di un titolo esecutivo in favore del creditore, da azionare, poi, nei confronti dei singoli condomini morosi in proporzione delle rispettive quote,. Si vuol dire che la questione della previa escussione dei condomini morosi (ex art.63 comma 2 disp.att.cc) e della escussione degli stessi, in proporzione delle rispettive quote (secondo il criterio della parziarietà delle obbligazioni condominiali) si pone nella fase dell’esecuzione e non già nella precedente fase cognitiva. Se il contratto è stato stipulato dall’Amministratore del Condominio, quale rappresentante dei condomini – come nel caso di specie -, sarà l’amministratore del condominio legittimato a stare in giudizio nella fase cognitiva e, dunque, legittimamente l’appaltatore può evocare in giudizio l’amministratore stesso. Nella successiva fase esecutiva, il titolo formatosi nei confronti del condominio potrà essere fatto valere nei confronti dei singoli condomini. Nella stessa sentenza n.9148/2008 della Cassazione a Sezioni Unite, si legge: “Il contratto, stipulato dall’amministratore rappresentante, in nome e nell’interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”. Si parla, quindi, nella detta pronuncia, di condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, conseguita nel processo, da intendersi, quindi, come processo di cognizione. Pertanto, anche la norma di cui all’art.63 comma 2 disp.att.cc, ai sensi della quale “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”, si riferisce all’azione esecutiva. In sintesi, la sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, n. 9148 dell’8 aprile 2008, ha affermato il principio di parziarietà delle obbligazioni contrattuali dei condomini verso i terzi; la legge di riforma del condominio ha modificato l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., che adesso prevede una legittimazione del creditore ad agire nei confronti dei condomini che siano in regola con i pagamenti, ma solo dopo l’escussione degli altri condomini morosi, con la conseguenza che la preventiva escussione richiede comunque l’esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso, prima di potere pretendere l’eventuale residuo insoddisfatto dal condomino in regola. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal condominio va, dunque, respinta.

Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.