La ridefinizione dell’altezza antincendio e i parametri normativi

Le nuove normative antincendio per i condomìni hanno introdotto il concetto di altezza antincendio, un parametro essenziale per la sicurezza degli edifici, che differisce dall’altezza strutturale. Tale altezza è stata stabilita dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 (G.U. 339-1983) come indice di sicurezza dell’edificio e non come misura percepita. Essa si calcola misurando la distanza verticale tra il livello esterno più basso dell’edificio e la soglia della finestra o del balcone più alto, escludendo eventuali locali tecnici.

Classificazione dei Livelli di Prestazione (LP)

L’altezza antincendio è determinante nella classificazione degli edifici in quattro Livelli di Prestazione (LP), ciascuno con specifiche misure di sicurezza antincendio obbligatorie.

  • LP 0 (12-24 metri): Prevede misure minime, tra cui l’istruzione agli occupanti sulle procedure per la chiamata dei soccorsi e l’indicazione per la messa in sicurezza degli impianti. È vietato l’uso degli ascensori in fase di evacuazione.
  • LP 1 (24-54 metri): Oltre alle misure di LP 0, impone la stesura di un piano di emergenza condominiale obbligatorio, che deve essere accessibile a tutti i residenti e lavoratori, e redatto dall’amministratore.
  • LP 2 (54-80 metri): Include tutti gli adempimenti del LP 1, ma richiede anche un impianto antincendio con segnali sonori e visivi. Il piano di emergenza, inoltre, deve prevedere specifiche procedure di allarme. I sistemi di allarme devono essere installati entro la scadenza fissata del 6 maggio 2021.
  • LP 3 (oltre 80 metri o edifici con più di 1000 occupanti): Prevede misure preventive avanzate, tra cui un sistema di allarme vocale EVAC (con una centrale e diffusori sonori) e un centro di gestione dell’emergenza contenente tutte le informazioni necessarie per la sicurezza.

L’attestazione di conformità antincendio

Per i condomìni con altezza superiore a 24 metri, è obbligatoria l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio ogni dieci anni, da parte di un professionista abilitato e iscritto all’albo del Ministero degli Interni. Tale certificazione attesta l’assenza di variazioni significative nelle misure antincendio e la corretta manutenzione degli impianti. La presentazione di una nuova SCIA antincendio è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o operative rilevanti.

Il ruolo centrale dell’amministratore di condominio nella gestione della sicurezza antincendio

Secondo il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, l’amministratore di condominio è tenuto a:

  • Determinare l’altezza antincendio dell’edificio;
  • Verificare la conformità dell’immobile alle normative antincendio;
  • Attribuire il corretto Livello di Prestazione (LP) e garantire l’adozione delle misure gestionali prescritte;
  • Monitorare la documentazione degli impianti per assicurare la sicurezza e la conformità alle leggi.

L’amministratore è tenuto inoltre a collaborare con un tecnico specializzato in prevenzione incendi per garantire la piena regolarità delle misure antincendio adottate.

Responsabilità civile e penale dell’amministratore

L’amministratore di condominio è civilmente e penalmente responsabile della conformità antincendio dell’edificio. La sua responsabilità comprende il dovere di selezionare partner qualificati e di vigilare costantemente sull’applicazione delle normative vigenti, pena il rischio di sanzioni severe.

Lorenzo Salvadori Amadei

Digital expert, Consulente Social Media Marketing, Company Strategy Expert. Blogger per curiosità ancor prima che per professione. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Regione Lazio, Imprenditore nell'area IT, CEO di VOLANET-REG e direttore Generale di TWINS CARDS SA. Esperto nelle nuove tecnologie, piattaforme cloud e virtualizzazioni.