La ridefinizione dell’altezza antincendio e i parametri normativi
Le nuove normative antincendio per i condomìni hanno introdotto il concetto di altezza antincendio, un parametro essenziale per la sicurezza degli edifici, che differisce dall’altezza strutturale. Tale altezza è stata stabilita dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 (G.U. 339-1983) come indice di sicurezza dell’edificio e non come misura percepita. Essa si calcola misurando la distanza verticale tra il livello esterno più basso dell’edificio e la soglia della finestra o del balcone più alto, escludendo eventuali locali tecnici.
Classificazione dei Livelli di Prestazione (LP)
L’altezza antincendio è determinante nella classificazione degli edifici in quattro Livelli di Prestazione (LP), ciascuno con specifiche misure di sicurezza antincendio obbligatorie.
- LP 0 (12-24 metri): Prevede misure minime, tra cui l’istruzione agli occupanti sulle procedure per la chiamata dei soccorsi e l’indicazione per la messa in sicurezza degli impianti. È vietato l’uso degli ascensori in fase di evacuazione.
- LP 1 (24-54 metri): Oltre alle misure di LP 0, impone la stesura di un piano di emergenza condominiale obbligatorio, che deve essere accessibile a tutti i residenti e lavoratori, e redatto dall’amministratore.
- LP 2 (54-80 metri): Include tutti gli adempimenti del LP 1, ma richiede anche un impianto antincendio con segnali sonori e visivi. Il piano di emergenza, inoltre, deve prevedere specifiche procedure di allarme. I sistemi di allarme devono essere installati entro la scadenza fissata del 6 maggio 2021.
- LP 3 (oltre 80 metri o edifici con più di 1000 occupanti): Prevede misure preventive avanzate, tra cui un sistema di allarme vocale EVAC (con una centrale e diffusori sonori) e un centro di gestione dell’emergenza contenente tutte le informazioni necessarie per la sicurezza.
L’attestazione di conformità antincendio
Per i condomìni con altezza superiore a 24 metri, è obbligatoria l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio ogni dieci anni, da parte di un professionista abilitato e iscritto all’albo del Ministero degli Interni. Tale certificazione attesta l’assenza di variazioni significative nelle misure antincendio e la corretta manutenzione degli impianti. La presentazione di una nuova SCIA antincendio è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o operative rilevanti.
Il ruolo centrale dell’amministratore di condominio nella gestione della sicurezza antincendio
Secondo il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, l’amministratore di condominio è tenuto a:
- Determinare l’altezza antincendio dell’edificio;
- Verificare la conformità dell’immobile alle normative antincendio;
- Attribuire il corretto Livello di Prestazione (LP) e garantire l’adozione delle misure gestionali prescritte;
- Monitorare la documentazione degli impianti per assicurare la sicurezza e la conformità alle leggi.
L’amministratore è tenuto inoltre a collaborare con un tecnico specializzato in prevenzione incendi per garantire la piena regolarità delle misure antincendio adottate.
Responsabilità civile e penale dell’amministratore
L’amministratore di condominio è civilmente e penalmente responsabile della conformità antincendio dell’edificio. La sua responsabilità comprende il dovere di selezionare partner qualificati e di vigilare costantemente sull’applicazione delle normative vigenti, pena il rischio di sanzioni severe.


