Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n°33122 del 29 novembre 2023
Interessante ordinanza della Suprema Corte che pur accogliendo il ricorso dei proprietari del fondo su cui è stato edificato un condominio che , avendo continuato a detenere il possesso dell’area originariamente destinata a parcheggio, pur vedendo riconosciuto il diritto di proprietà, erano stati condannati al risarcimento pecuniario agli occupanti per il danno subito.
cassata la sentenza della Corte d’Appello
I Supremi Giudici hanno cassato la contradittoria sentenza della Corte d’Appello di Messina infatti “Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, impone un vincolo di destinazione, di stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono (Cass., Sez. U, 17/12/1984, n. 6602; Cass., Sez. 2, 7/5/1994 n.4465; Cass., Sez. 2, 16/2/1996, n. 1196), senza però obbligare l’originario proprietario dell’intero immobile a cederne la proprietà Corte di Cassazione – copia non ufficiale 11 di 15 unitamente alla cessione a tale titolo di ciascuna unità, in quanto le finalità perseguite dal legislatore, d’interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti di porzioni del fabbricato, o del complesso di essi, sono egualmente conseguite sol che il vincolo di destinazione venga rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d’uso sulle aree stesse (tra le tante, Cass., Sez. 6-2, 10/09/2020, n. 18796, Cass., Sez. 2, 30/7/1998, n. 7498; Cass., Sez. 2, 3/4/1998, n. 3422; Cass., Sez. 2, 8/5/1996, n. 4271 e Cass., Sez. U, 18/7/1989, n. 3363, secondo cui l’art. 26, legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha portata interpretativa e non innovativa dell’art. 18, legge 6 agosto 1967, n. 765; Cass., Sez. 2, 22/4/1996, n. 3799, Cass., Sez. 3, 10/10/1994, n. 8267).
Riserva di proprietà mancante
Pertanto, soltanto ove manchi un’espressa riserva di proprietà o sia stato omesso qualsiasi riferimento, al riguardo, nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree adibite a parcheggio, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell’edificio condominiale, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., con conseguente legittimazione dell’amministratore di condominio ad esperire, riguardo ad esse, le azioni contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni, giacché rientranti nel novero degli atti conservativi, al cui compimento l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ. (Cass., Sez. 6-2, 10/09/2020, n. 18796), ma non anche quando l’area adibita a parcheggio sia stato oggetto di un’espressa riserva di proprietà, spettando in tal caso al soggetto il diritto d’uso della stessa, atteso che la disciplina in esame non vieta la negoziazione separata delle costruzioni e delle aree di parcheggio ad esse pertinenti, ma esclude che tale negoziazione possa incidere sulla permanenza del vincolo reale di destinazione gravante sulle aree cennate (in tal senso, Cass., Sez. 2, 03/04/1998, n. 3422). “
Vai alla sentenza: https://www.condominio.it/wp-content/uploads/2023/12/diritto-al-posto-auto-per-gli-occupanti_20231129_snciv@s20@a2023@n33122@tO.clean_.pdf


