TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE SENTENZA N° 258 del 2/4/2025
E’ necessario dare atto nel verbale della seconda convocazione della avvenuta prima convocazione anche se deserta,
Il Tribunale di Terni nell’accogliere la richiesta di annullamento di una delibera ha confermato che in caso di assemblea di prima convocazione andata deserta , è necessario farne menzione nel verbale della seconda convocazione pena l’annullabilità della stessa.
“Pertanto, sebbene non sia necessario che dell’avvenuto esperimento della prima convocazione sia redatto un verbale negativo (con la conseguenza che una volta accertata la regolare convocazione dell’assemblea, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida; cfr. Cass. cassazione civile sez. VI, 24 ottobre 2014, n. 22685), è viceversa necessario che di tale attività sia dato atto nella delibera assunta dall’assemblea in seconda convocazione e, peraltro, nelle forme di cui all’art. 1136 ult. comma c.c. (senza che del contenuto della discussione avvenuta possa darsene prova orale). “


