I fornitori dovranno compilare la fattura in formato “xml”, come segue:

  • inserire nell’apposito spazio il codice convenzionale “0000000” e nel campo “Codice Fiscale”, quello del condominio committente;
  • consegnare al condominio la copia cartacea della fattura;
  • inviare una copia analogica della fattura alla casella Pec del condominio;
  • informare l’amministratore che la fattura elettronica è presente nell’area riservata del contribuente all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate (la fattura elettronica si considera ricevuta nel giorno in cui viene messa a disposizione nell’area riservata, senza che rilevi che la stessa sia o meno visualizzata).

La facoltà per il condominio ricevente

Il condominio è interessato dalla fatturazione elettronica solo come soggetto ricevente, e non ci sono obblighi particolari a carico dell’amministratore e dei singoli condomini. L’amministratore per gestire la ricezione delle fatture elettroniche per conto dei condomini è libero di scegliere tra queste modalità:

  • usare un software che interagisca con il Sistema di Interscambio grazie a un codice destinatario;
  • attivare l’accesso a Fisconline per consultare le fatture ricevute nell’area privata;
  • attivare una PEC per la ricezione del file sulla casella di posta.

Visione ed estrazione copia

Al condominio non è chiesta l’attivazione di canali per la ricezione delle fatture, sarà dunque sufficiente fornire la copia cartacea o analogica, generata da chi ha emesso la fattura.

L’Agenzia delle Entrate il 22 gennaio scorso ha precisato che “Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato a emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.

Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia per i consumatori finali sarà attivo solo a partire da luglio 2019.

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Redazione

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