La disciplina sulla fatturazione elettronica, in vigore dal primo gennaio, pone alcuni dubbi, in particolare nel caso in cui un condomino chieda all’amministratore una copia della fattura emessa da un fornitore.

Se l’amministratore ha attivato uno dei canali previsti per la ricezione delle fatture elettroniche (casella PEC, accesso all’area riservata in Fisconline), la fattura verrà recapitata con questi sistemi.

Altrimenti l’unico formato della fattura in suo possesso, sarà che quello cartaceo o analogico. In tal caso, l’amministratore non è tenuto a consegnare al condomino la fattura elettronica nel suo formato originario (xml). L’amministratore può consegnare anche la sola copia cartacea della fattura elettronica al condomino che la richiede.

Soggetti obbligati ed esonerati

I soggetti esonerati dall’obbligo di fattura elettronica sono: i contribuenti minimi, coloro cheutilizzano il regime forfettario, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (con redditi inferiori a 65.000 euro annui) e i piccoli produttori agricoli.

Regole di ricezione della fattura elettronica per il condominio

Per quanto riguarda il condominio, si pone il problema della ricezione di questo documento, visto che è considerato un “consumatore finale”. Cosa succede con le fatture dei fornitori e cosa deve fare l’amministratore, quando un fornitore (una ditta) che ha effettuato dei lavori di manutenzione, emette la fattura elettronica nei confronti del condominio.

In questo caso il fornitore dovrà emettere regolare fattura elettronica nei confronti del condominio, inviandola al Sistema di Interscambio, con le modalità previste per i consumatori finali, visto che tra essi, rientra il condominio.

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