Per la Cassazione, non è reato di molestie
La Cassazione, con sentenza n. 18539 del 2017, ha stabilito che: fotografare di nascosto i vicini in condominio, per coglierli sul fatto, mentre non rispettano le regole condominiali, non integra la fattispecie di reato delle molestie, se non vi è una condotta abituale.
Di conseguenza, la Suprema Corte, ha scagionato un condomino, che appostato sul balcone del proprio appartamento, fotografava due vicine mentre transitavano nei pressi dello stabile condominiale.
L’iter processuale in primo grado
In primo grado, il Tribunale condannava il condomino, alla pena di euro 300 di ammenda oltre al risarcimento del danno, in quanto considerava integrato il reato di cui all’articolo 660 codice penale, ritenendolo responsabile di molestie alle due donne.
Il Tribunale fondava la sua decisione, sulle dichiarazioni delle parti offese, e sulle testimonianze di altri testi che riferivano la tendenza dell’imputato ad essere “ossessionato dal rispetto delle regole condominiali e solito scattare foto con lo scopo di cogliere e documentare eventuali infrazioni al regolamento condominiale“.
Il giudice di prime cure evidenziava come i continui appostamenti sul balcone da parte del condomino, con l’intento di cogliere sul fatto gli altri condomini e i visitatori, rappresentasse una condotta “connotata dal requisito della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto, sicuramente idoneo ad interferire, ledendola, nella sfera della quiete e della libertà delle persone, mentre era del tutto irrilevante il fine che l’imputato si era prefisso e cioè di documentare le violazioni al regolamento condominiale“.
La decisione della Corte di Cassazione
L’imputato si rivolse alla Suprema Corte, sostenendo la mancanza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, in quanto le donne erano state “fotografate in modo fulmineo e senza alcuna ostentazione” al solo scopo “di acquisire prove delle violazioni del regolamento di condominio, agendo per la tutela dei propri diritti e non per malanimo o altro biasimevole motivo“.
Gli eventi riportati dalle parti offese, non sono idonei di per sé ad integrare i fatti di molestia.
Il Tribunale stesso però, ha “sostanzialmente affermato che la molestia e il disturbo arrecato alle persone offese non dipendeva dalla natura o gravità dei comportamenti singolarmente riferibili all’imputato ma dalla loro asserita abitualità“.
I giudici di legittimità affermarono, che le testimonianze raccolte, non potevano avere rilevanza nel procedimento, in quanto “non può certamente ritenersi abituale una condotta che si è realizzata in danno delle singole parti lese una sola volta“, atteso che solo una delle due donne era certa, di essere stata fotografata, mentre l’altra aveva visto l’uomo con la macchina fotografica in mano, ma non era sicura che le avesse scattato delle foto.
Per cui la Cassazione, decretò l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto reato non sussiste.
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