La previsione dell’articolo 674 codice penale
L’art. 674 codice penale, rubricato “Getto pericoloso di cose“, dice: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro“.
Tratti distintivi della norma
Ciò che caratterizza la norma, sono alcuni particolari, come ad esempio il bene giuridico meritevole di tutela, che è, senza dubbio l’ordine pubblico.
Il legislatore, infatti, vuole evitare tutti quei comportamenti che possono molestare o creare disagio alle persone.
Non è un reato qualificato, in quanto il soggetto attivo può essere “chiunque“, e la condotta incriminata consiste nel gettare o versare (per cui si fa riferimento sia a materiali solidi che liquidi) in un luogo di pubblico transito o comunque in un’area privata di comune.
La sanzione prevista dal codice penale
Tale condotta, è idonea a cagionare molestia alle persone ovvero ad imbrattare e offendere, anche le immissioni di vapori o fumo possono cagionare tali effetti.
La sanzione prevista in presenza di detto reato è l’arresto fino a un mese o alternativamente l’ammenda fino ad € 206,00.
Perché il reato sussista, basta che il materiale gettato o versato sia potenzialmente idoneo ad imbrattare, offendere nonché suscettibile di recare molestia alle persone.
La posizione dei giudici nelle varie pronunce
La Suprema Corte di Cassazione, in tema di emissioni moleste di fumo o vapore, è propensa a sottolineare che l’evento del reato consiste nella molestia, che è indipendente dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex articolo 844 codice civile.
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