Le pronunce giurisprudenziali di maggior rilievo
In relazione al reato di cui all’articolo 674 codice penale, rubricato “Getto pericoloso di cose”, abbiamo accennato che la Corte di Cassazione, con particolare riferimento alle emissioni moleste di fumo o vapore, sottolinea che l’evento del reato consiste nella molestia, indipendentemente dal superamento di possibili limiti individuati dal Legislatore, infatti basta il superamento del limite della normale tollerabilità prevista dall’articolo 844 codice civile.
Se non è possibile verificare oggettivamente l’entità delle emissioni, la decisione del Giudice sarà fondata sulle dichiarazioni dei testi, in particolare se sono a diretta conoscenza dei fatti, quando non siano valutazioni meramente soggettive, ma si riferiscano a quanto oggettivamente percepito dagli stessi.
Accertamento dell’entità delle emissioni
Se non è possibile effettuare un accertamento obiettivo dell’entità delle emissioni, ci si può basare sulle dichiarazioni di eventuali testi nel procedimento.
Inoltre la Suprema Corte di Cassazione, sottolinea che l’ordinamento non prevede specifici valori o particolari limiti, per le immissioni olfattive, le quali non rientrano nell’ambito della disciplina dell’inquinamento atmosferico; di conseguenza il reato previsto dall’articolo 674 codice penale, è configurabile anche se le immissioni provengono da un impianto dotato di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto basta il superamento del limite della normale tollerabilità previsto dalla norma contenuta nell’articolo 844 codice civile.
Conclusione in tema di immissioni
Tale limite rappresenta un criterio di legittimità delle emissioni, ai sensi della seconda parte dello stesso articolo 674 codice penale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27562 del 2015, comunque evidenzia, che in ogni caso, è necessario che venga accertato, rigorosamente, il superamento limite citato.
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