G.U.-n°-175-del-27-7-2024

Il Decreto Salva Casa 2024 ha introdotto modifiche agli standard di altezza minima per ottenere l’agibilità

A seguito dell’introduzione del T.U. Edilizia e in particolare dell’art. 24, il termine impiegato per tutte le categorie di immobili, comprese case, uffici e negozi, è “agibilità”. La norma citata, infatti, dispone che “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”.

Altezza minima per l’agibilità secondo il Decreto Salva Casa

La normativa transitoria permette di derogare a determinati standard igienico-sanitari, limitatamente ai casi di segnalazione certificata di agibilità. Questa deroga sarà valida solo fino a quando non verrà emanato un decreto specifico da parte del Ministero della Salute, che definirà i requisiti igienico-sanitari di tipo prestazionale che dovranno essere rispettati nell’edificio.
In ogni caso, pur rimanendo obbligatori gli altri requisiti sanitari, la normativa consente al tecnico progettista di certificare la conformità del progetto in relazione all’agibilità in due situazioni specifiche:
• locali con altezza interna inferiore a 2,70 metri, ma comunque non sotto i 2,40 metri;
• alloggi monostanza con una superficie che non raggiunge i limiti stabiliti (20 m² per una persona, 28 m² per due persone).

Condizioni per usufruire della deroga

L’utilizzo della deroga è subordinato al rispetto di alcune condizioni fondamentali. Tra queste:
• adattabilità: il progetto deve essere conforme alle norme sul superamento delle barriere architettoniche (come indicato nel Decreto Ministeriale 236/1989);
• interventi di recupero edilizio: i locali devono essere parte di interventi di recupero edilizio che migliorano le condizioni igieniche e sanitarie dell’edificio;
• soluzioni alternative: in caso di ristrutturazione, il progetto deve garantire condizioni adeguate di salubrità per gli occupanti, come un aumento della superficie dell’alloggio o una migliorata ventilazione naturale.
Ad ogni modo, potrebbe essere utile l’intervento di un tecnico abilitato, il quale può verificare la conformità dell’immobile alle nuove disposizioni e fornire supporto nell’ottenimento dell’asseverazione necessaria per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).
Invece , In assenza delle condizioni di deroga, rimangono in vigore le vecchie norme del Decreto Ministeriale del 6 luglio 1975, che fissano:
• l’altezza minima a 2,70 metri per i locali principali (ridotta a 2,55 metri nei comuni montani), mentre i corridoi, i bagni e gli altri spazi secondari devono avere un’altezza di
• , la superficie minima per un monolocale è di 28 m² per una persona e 38 m² per due persone.
Tuttavia, il Decreto Salva Casa ha introdotto un’ulteriore flessibilità, consentendo che un monolocale di 20 m² per una persona o 28 m² per due persone possa comunque ottenere l’agibilità, a condizione che siano rispettati anche gli altri requisiti.

Le Regioni possono modificare i requisiti minimi

Le Regioni italiane hanno la possibilità di derogare ai requisiti nazionali relativi all’altezza minima per l’agibilità. Pertanto, è essenziale verificare la normativa locale, poiché alcune Regioni potrebbero applicare limiti diversi rispetto a quelli nazionali
Per ottenere l’agibilità di un immobile, il proprietario dopo aver completato i lavori edilizi, deve presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) al Comune.
Questo documento attesta la conformità dell’immobile alle normative di sicurezza, igiene e salubrità.
La SCA può essere presentata dal proprietario, o da un tecnico abilitato o da un delegato e deve essere accompagnata da:
• attestazione di conformità del progetto;
• certificazioni degli impianti (elettrico, idrico, ecc.);
• relazione sulla salubrità dell’immobile;
• planimetrie aggiornate.
• .eventuale altra documentazione richiesta dal comune
Una volta presentata la SCA, l’agibilità è automatica, salvo eventuali verifiche da parte del Comune.

Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.