Cassazione II sezione Civile Sentenza n°2385 del 26 gennaio 2023
Interessante sentenza della Suprema Corte che nel cassare una sentenza della Corte d’Appello di Venezia ha riaffermato un principio, più volte espresso dalla Corte.
Nel caso specifico la Corte d’Appello di Venezia riformando una sentenza del Tribunale di Vicenza aveva condannato la Società ricorrente al pagamento della intera provvigione di mediazione sulla base di una proposta di acquisto presentata dall’intermediario.
La Corte d’Appello
Gli Ermellini hanno evidenziato come, “la Corte d’Appello ha calcolato il 3% dell’affare sulla base del prezzo indicato nella proposta sottoscritta dalla XXXXXX. Ciò implica che la Corte ha colto nella sottoscrizione della proposta quella conclusione dell’affare, alla quale l’art. 1755 c.c., comma 1 collega il sorgere del diritto alla provvigione.
Tale implicazione rende manifesta la falsa applicazione dell’art. 1755, comma 1, poiché con la sottoscrizione di una proposta d’acquisto -che è atto preparatorio – l’affare non può dirsi concluso. Infatti – secondo l’orientamento di questa Corte al quale s’intende conferire continuità – al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (così, Cass. 39377/21; 32066/21; 30083/2019, alle quali si rinvia per la discussione e l’indicazione dei precedenti).
La sottoscrizione della proposta non dà diritto alla provvigione
E’ invece da escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell’affare, come è accaduto nel caso di specie con la sottoscrizione della proposta d’acquisto. In conclusione, il sesto motivo è accolto.
La sentenza impugnata è cassata
L’accoglimento del sesto motivo conduce alla cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, nonché al rinvio alla corte territoriale che deciderà sulla base delle ragioni che sostengono l’accoglimento del motivo.



