Il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale

da | Mar 21, 2011 | Amministrare il condominio, Amministratore

Il principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all’immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d’autonoma considerazione, sicché il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell’impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137 c.c., comma 2, l’esecuzione della delibera, e che non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’opposizione all’ingiunzione e di accoglimento dell’impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito.

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Bari con sentenza del 22 settembre 2003 rigettò l’opposizione proposta l’11 maggio 2002 da M. L. avverso il decreto del 16 marzo 2002, con il quale, in forza del consuntivo della gestione 1999/2000 approvato dall’assemblea con delibera dell’8 giugno 2000, era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Euro 622,54 in favore del condominio alla via (OMISSIS), di (OMISSIS), quali oneri condominiali inevasi relativi ai mesi da ottobre 1999 a febbraio 2000.

Osservò il giudice che il M. non aveva provato di avere tempestivamente impugnata la delibera di approvazione del consuntivo nella quale trovava fondamento il decreto e di avere “pagato due volte il suo debito”.

Il M. è ricorso con tre motivi per la cassazione della sentenza, il condominio ha resistito con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

 

Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, con il primo motivo, per violazione degli artt. 116, 228 e 230 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, avendo sentenza impugnata pretermesso l’esame delle prove documentali da lui fornite del pagamento degli oneri della gestione 1999/2000, costituite dall’assegno di Euro 1.564,06, inviato al condominio l’8 settembre 1999 con specifica imputazione ai ratei dal maggio al settembre 1999, e dalle quietanze dei ratei dall’ottobre 1999 al febbraio 2000, ed avendo desunto il mancato pagamento di questi ultimi dalla dichiarazione dell’amministratore del condominio di avere erroneamente rilasciato le quietanze di ratei successivi a quelli scoperti, che oltre ad essere illogica, essendo stato l’assegno negoziato dal destinatario in data molto anteriore alla redazione e consegna di dette quietanze, non poteva essere utilizzata quale fonte di prova in favore del condominio di cui l’amministratore era il rappresentante.

Con il secondo motivo, per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 111 Cost., e art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, essendone la motivazione inesistente, apparente e perplessa, attesa l’inconferenza dell’affermazione relativa all’assenza di prova della tempestiva impugnazione della delibera di approvazione del consuntivo e la decisione non aderente al materiale probatorio offerto.

Con il terzo motivo, per violazione degli artt. 112 e 295 c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, non essendo stata disposta la sospensione del giudizio sino all’esito dell’impugnazione della delibera condominiale posta a base del decreto ingiuntivo opposto, nonostante il carattere pregiudiziale dell’impugnazione del titolo, da cui scaturivano la determinazione e la misura dei contributi e la scadenza del debito, rispetto alla decisione del procedimento monitorio.

I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili ed in altra parte infondati.

La valutazione delle prove attiene ad un compito esclusivo del giudice del merito ed è pertanto censurabile in sede di legittimità soltanto attraverso la motivazione, che, se attiene, come in specie, ad una sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, è denunciabile unicamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ossia se la motivazione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, sì da potersi ritenere inesistente (cfr.: cass. civ., sez. un., sent. 15 ottobre 1999, n. 716).

Detta inesistenza non è ravvisabile nella decisione impugnata, che ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto non documentato il pagamento di alcuni ratei di oneri condominiali, nonostante la produzione delle relative quietanze, nè l’avere dato rilevanza al comportamento processuale delle parti e, in particolare, alla mancata produzione delle quietanze relative agli oneri che l’opponente assumeva avere pagati, ed ai chiarimenti forniti dall’amministratore del condominio sull’erroneo rilascio di quelle prodotte, comporta la denunciata violazione di norme processuali, giacchè la censura, investendo la valutazione della prova in funzione della decisione di merito, ha natura sostanziale e non può ritenersi che comporti il superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o dai principi informatori della materia, l’esercizio da parte del giudice di pace del potere di valutare le prove, pur se documentali, secondo il suo prudente apprezzamento e di desumere anche dalle dichiarazioni favorevoli alla parte che le ha rese elementi concorrenti con valore indiziario e presuntivo alla formazione del proprio convincimento.

Neppure, infine, andava disposta la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in attesa della decisione dell’impugnazione della delibera condominiale che ne costituiva il fondamento.

Recentemente, infatti, il contrasto insorto sulla questione è stato recentemente risolto con la condivisibile affermazione che il principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all’immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d’autonoma considerazione, sicchè il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell’impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137 c.c., comma 2, l’esecuzione della delibera, e che non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’opposizione all’ingiunzione e di accoglimento dell’impugnativa della delibera, poichè le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito (cfr.: cass. civ., sez. un., sent. 27 febbraio 2007, n. 4421).

All’infondatezza dei motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo, che liquida in Euro 500,00, di cui Euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva, epa ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2008

 

Gennaro Guida

Gennaro Guida, avvocato civilista del Foro di Salerno, si occupa in via prevalente delle problematiche connesse alle locazioni ed al condominio. Ha pubblicato articoli di dottrina e note a commento della giurisprudenza di merito e di legittimità sulla “Rassegna delle Locazioni e Condominio”, già edita dalla Cedam e su “Immobili & Diritto” de’ Il Sole24Ore. Coautore del testo “Il condominio nelle legislazioni europee”, edito da ANACI. È direttore del Centro Studi Provinciale dell’ANACI di Salerno e membro del Centro Studi Nazionale dell’ANACI. Sito internet www.guidaiuris.com