Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudicante ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall’opposto, aveva accolto l’opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo). (Cassa con rinvio, Giud. pace Milano, 26 Novembre 2002)
Svolgimento del processo
L’Eurothermo Spa chiedeva ed otteneva dal Giudice di pace di Milano decreto ingiuntivo per Euro 719,35 nei confronti del Condominio di (OMISSIS), in (OMISSIS), per fornitura di gasolio da riscaldamento; l’ingiunto proponeva opposizione che, con sentenza del 25 novembre 2002, il Giudice adito accoglieva, condannando la società alle spese.
Si rilevava, giudicando dichiaratamente secondo diritto, che il documento sulla cui base l’ingiunzione era stata emessa non poteva essere considerato prova certa del credito vantato e che la fattura e le successive lettere di sollecito non potevano neppure dare prova del credito azionato.
Mancavano pertanto gli elementi idonei a dimostrare, come era invece richiesto in sede monitoria, che il credito in questione fosse certo, liquido ed esigibile.
Conseguiva la condanna alla spese a carico della Società, che venivano liquidate equitativamente. La sentenza era dichiarata provvisoriamente esecutiva. Tali ultime statuizioni venivano assunte in dispositivo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, l’Eurothermo Spa, che ha anche presentato memoria; resiste con controricorso il Condominio.
Con ordinanza collegiale del 28.9.2006, questa Corte, rilevato che nel terzo motivo di ricorso ci si doleva della distrazione delle spese a favore degli avvocati A. e L.R., disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro;
provvedutosi a tanto, si perviene all’odierna udienza, senza che i predetti abbiano svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo ci si duole di violazione dell’art. 282 c.p.c. in buona sostanza lamentando che il primo giudice avrebbe impedito alla parte opposta, in sede di giudizio di opposizione, di dare prova del credito azionato mediante la prova per testi articolata e richiesta, rilevando la insufficienza dei documenti prodotti in sede monitoria a dare contezza di un credito certo, liquido ed esigibile.
Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 282 c.p.c. in ragione della dichiarata provvisoria esecutorietà della sentenza, relativamente, attesa la reiezione della domanda, dalla sola condanna alle spese.
Con il terzo mezzo si denuncia violazione degli artt 112 e 93 c.p.c. in quanto non sarebbe mai stata pronunciata domanda di distrazione delle spese a favore dei procuratori del condominio, provvedimento questo adottato invece in sentenza.
Con il quarto motivo ci si duole del fatto che il primo giudice, premesso che doveva giudicare secondo diritto, avrebbe poi dichiaratamente fatto ricorso al criterio dell’equità per liquidare le spese legali, peraltro in un importo esorbitante rispetto al valore della lite.
Il primo motivo di ricorso è fondato; invero, il giudicante decidendo dichiaratamente la controversia sulla sola base del materiale probatorio offerto in relazione alla richiesta di ingiunzione, tra l’altro non decidendo neppure sui mezzi istruttori richiesti, ha tralasciato il consolidato principio secondo cui il giudice dell’opposizione ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda, indipendentemente dalla validità e sufficienza degli elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (v. Cass. 25.5.1999, n 5055), incorrendo così in violazione dell’art. 645 c.p.c. implicitamente denunciato nel motivo in esame col richiamo alla generale portata dell’art. 113 c.p.c., costituente erronea applicazione di norma processuale e pertanto denunciabile anche in ordine a giudizio di equità.
L’accoglimento del motivo in esame, che imporrà al giudice del rinvio di procedere a giudicare sul merito della controversia, comporta l’assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso, che hanno a presupposto la decisione adottata nella sentenza impugnata.
In definitiva, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e gli altri risultano assorbiti.
L’impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice di pace di Milano, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri.
Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Milano.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007

