LA RIFORMA DELCODICE NON LA HA INCLUSA
E’ inconcepibile, ma purtroppo è così, il legislatore nel predisporre la riforma del codice civile del condominio non ha previsto l’obbligatorietà di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, così che se un pezzo di intonaco si stacca dal cornicione ed uccide un affermato professionista che in quel momento si trova a passare, ne rispondono i condomini con i propri patrimoni personali.
L’ASSEMBLEA PU0′ TUTELARSI PER GLI ERRORI DELL’AMMINISTRATORE
Nello stesso tempo evidenziamo come il legislatore abbia previsto la possibilità che l’assemblea richieda all’amministratore una polizza (difficilmente ottenibile) che possa garantire le responsabilità legate all’espletamento del suo mandato, infatti al terzo e quarto comma dell’art. 1129 recita: ”L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.”
La responsabilità verso terzi
Senza soffermarci ulteriormente sulla polemica riteniamo che sia interesse dei condomini ed anche degli amministratori dotare tutti i condomini di polizza di responsabilità civile verso terzi, che l’ANIA ha comunemente inserito nella polizza Globale Fabbricati che copre anche il rischio di incendio.
indispensabile un libretto del fabbricato
A dire il vero sarebbe opportuno che i condomini si tutelassero anche per i danni da eventi atmosferici e da eventi sismici, anche in considerazione del mutare del clima e del fatto che l’Italia è comunque un territorio a rischio sismico, queste coperture sono possibili come integrazioni alla suddetta polizza globale, e sono piuttosto costose , ma al verificarsi di un solo sinistro diventano di grande utilità ed evitano numerosi e spiacevoli inconvenienti. Ricordiamo che la sottoscrizione di una polizza va comunque deliberata in assemblea e che il valore dell’immobile assicurato debba essere periodicamente adeguato per evitare che le eventuali liquidazioni dei sinistri vengano effettuate in proporzione. Ai fini della determinazione del valore dell’immobile precisiamo che il valore da determinare è quello di ricostruzione e non il valore commerciale in quanto quest’ultimo è comprensivo anche del valore del suolo su cui sorge l’immobile che comunque è e rimane di proprietà dei condomini anche in caso di completa distruzione dell’immobile stesso.


