I lavori edili devono essere eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi del settore edile.
Ai sensi del co. 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, norma introdotta dall’art. 28-quater del DL 4/2022 convertito
trasponendo quanto già previsto dall’art. 4 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), i benefici previsti dagli
artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”),
dall’art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”),
possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori
che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.
Il contratto collettivo applicato deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Tale disposizione si applica soltanto ai lavori edili che congiuntamente:
• siano compresi nell’Allegato X al DLgs. 81/2008;
• siano di importo superiore a 70.000,00 euro;
• vengano avviati successivamente al 27.5.2022.
Visto di conformità
Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato:
• nell’atto di affidamento dei lavori;
• nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.



