Uso delle parti comuni
DOMANDA
Buon giorno. Ho scritto all’amministratore del condominio di un piccolo paese in calabria, di attivarsi a far togliere le tettoie che alcuni condomini hanno installato nei piani terra , fissando le tettoie sul muro condominiale e fissati per terra o sul muro di recinzione sempre condominiale .cosi facendo vietano la veduta a piombo che prima avevamo, la sua risposta è stata; essendo facilmente removibili e non fissate al suolo, non necessitano di autorizzazioni….se non necessitano di autorizzazioni comunali( secondo lui) non spetta all’amministratore farle togliere anche per il decoro architettonico? Non ci vuole anche la concessione edilizia., perche’ vuole fare come ponzio pilato, se ne vuole lavare le mani, lasciando a noi condomini nelle liti.
In attesa di una vostra cortese risposta .
Ringrazio . Cortesi saluti d.d.
RISPOSTA
L’Art. 1102 del codice civile stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può utilizzare la cosa comune purché lo stesso uso sia possibile e non rechi danno a tutti gli altri comproprietari e non alteri il decoro architettonico dell’immobile. Spetta all’amministratore far rispettare l’osservanza al codice in caso di inadempienza il condomino può rivolgersi alla magistratura sia nei confronti dell’amministratore che per far ripristinare lo stato quo-ante.



