Cassazione II Sezione Civile, ordinanza n. 33966 del 5 dicembre 2023
Confermata Corte d’Appello di Milano
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Importante pronunciamento della Suprema Corte che respingendo il ricorso di una condomina avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Milano, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che condanna la condomina ricorrente ad effettuare a proprie spese le opere necessarie per contenere nei limiti previsti dalla legge le immissioni rumorose durante le lezioni di pianoforte.
Le immissioni non possono superare i limiti di legge
.Per gli Ermellini “La valutazione della normale tollerabilità delle immissioni spetta al giudice del merito e il criterio amministrativo cui si riferisce la ricorrente non può avere l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità Corte di Cassazione – copia non ufficiale Ric. 2019 n.20678 sez. S2 – ud.23/11/2023 13 della vita rispetto alle esigenze della produzione (Sez. 3, Sent. n. 20198 del 07/10/2016).
In tema di immissioni rumorose si è affermato più di recente che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l’intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica.
La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2 -, Ordinanza n. 23754 del 01/10/2018 Rv. 650628).
Infine, deve ribadirsi che: «Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 cod. civ., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere Corte di Cassazione – copia non ufficiale Ric. 2019 n.20678 sez. S2 – ud.23/11/2023 14 riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale.
Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell’ambito della normale tollerabilità» (Sez. 2, Sent. n. 17051 del 2011)”
Anche il Proprietario é legittimato
La Corte ha inoltre riconosciuto la legittimità dell’azione oltre che del conduttore anche da parte del proprietario dell’immobile che subisce le immissioni rumorose, infatti “Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L’’art. 844 cod. civ. – il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità – deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all’azione anche il titolare di un diritto reale o personale (nella specie, il conduttore) di godimento sul fondo.
Tuttavia, nel caso in cui gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni nei limiti della normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell’immobile da cui le propagazioni derivano, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere le modificazioni medesime, così come è privo di legittimazione passiva alla stessa azione il soggetto che, non essendo eventualmente proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare» (Sez. 2, Sentenza n. 13069 del 22/12/1995, Rv. 495186 – 01).
Vai alla sentenza https://www.condominio.it/wp-content/uploads/2024/01/Immissioni-rumorose_20231205_snciv@s20@a2023@n33966@tO.clean_.pdf:


