Ripartizione spese e la relativa disciplina e giurisprudenza

La ripartizione delle spese relative a pulizia e illuminazione delle scale in condominio, è un tema di grande rilievo per la Corte di Cassazione, la quale con giurisprudenza ormai consolidata stabilisce che: “la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono“.

Le norme di riferimento in tema di ripartizione delle spese

La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, sancisce tale principio sulla base dell’applicazione in via analogica, dell’articolo 1124 codice civile, in relazione al principio generale posto dall’articolo 1123 comma 2 codice civile, della ripartizione della spesa in proporzione all’uso del bene e trova fondamento nella considerazione di fatto che, i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi.

Non ha invece rilevanza al fine della distribuzione delle spese, la destinazione delle singole unità immobiliari.

Illuminazione delle scale e suddivisione delle spese relative

Tale regola si estende anche alle spese relative all’illuminazione delle scale, infatti, ciò è confermato dalle sentenze della Cassazione, con una giurisprudenza consolidata, secondo cui: “in tema di ripartizione degli  oneri condominiali, le spese per l’illuminazione e la pulizia delle scale, non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l’integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (articoli 1123, comma primo e 1124, comma primo, codice civile), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all’uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni in questione, secondo il criterio fissato dall’articolo  1123, comma secondo, codice civile“.

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