DISCORDANZA TRA ORGANI GIUDICANTI. MEGLIO SENTIRE IL COMUNE
Domanda – Una sentenza del Tar Lazio del 2015 ha respinto il ricorso contro una sentenza civile che in sintesi conferma la sanzione amministrativa per aver installato un condizionatore all’esterno di un condominio di Civitavecchia , senza aver presentato la DIA. Ho frainteso oppure è davvero cosi per tutti, compresi cioè i semplici cittadini residenti in un appartamento sia singolo che facente parte di un condominio? (R.G. Manfredonia)
Risposta – Preciso che la sentenza del TAR del Lazio ha confermato la multa che il Comune ha elevato nei confronti del cittadino che ha installato il condizionatore all’esterno del proprio negozio, senza inviare la SCIA. E’ ovvio che la norma ha valore per tutti i cittadini indipendentemente dal tipo di fabbricato, dalla sua destinazione d’uso e da chi ne sia il proprietario.
Il TAR laziale ha precisato che “ non vi è dubbio che l’installazione di condizionatori, che incida sul prospetto dell’immobile, costituisca attività edilizia soggetta a d.i.a. ( ora s.c.i.a.) dovendo risultare conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.”
Va comunque ricordato che in data più recente il TAR di Bari ha precisato che Il tribunale amministrativo pugliese in quel caso specificò che la posa di un condizionatore non rientra tra le attività edilizie da autorizzarsi in quanto si tratta di attività libera che non modifica in modo apprezzabile la sagoma degli edifici.
Vista la discordanza tra i vari organi giudicanti , facendo comunque salvi eventuali vincoli architettonici e paesaggistici prima di procedere alla installazione di un condizionatore in facciata consiglio di informarsi presso gli organi competenti di ciascun comune. (Umberto Anitori)


