Immagina di aver comprato due appartamenti in una zona dove è importante che le case siano forti contro i terremoti. Le unità immobiliari sono nate dopo aver demolito un vecchio edificio e averlo ricostruito con un miglioramento notevole: la sicurezza sismica è aumentata di due classi. In Italia, per stimolare queste ricostruzioni sicure, esiste uno sconto fiscale chiamato Sismabonus acquisti, previsto dall’articolo 16‑bis, comma 1‑septies del D.L. 63/2013.

Nella vicenda in questione, l’acquirente è risultata una persona fisica che ha firmato il contratto notarile, ma non ha versato i soldi dal suo conto: i fondi sono arrivati dai genitori. Questi ultimi hanno dato i soldi come regalo (“liberalità indiretta”, ai sensi dell’art. 1, co. 4‑bis del D.Lgs. n. 346/1990) e hanno effettuato pagamenti tramite assegni circolari e bonifici speciali dal loro conto corrente, inserendo in causale il codice fiscale dell’acquirente.

L’acquirente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 165 del 19 giugno 2025, se poteva ottenere lo Sismabonus acquisti—ossia la detrazione o la cessione del credito—anche se i pagamenti non erano partiti dal suo conto personale. La risposta è stata chiara e netta: no, non spetta.

Secondo l’Agenzia, non basta essere intestatari del rogito notarile: la legge richiede che sia proprio l’acquirente, con i suoi fondi, a sostenere la spesa. Se il denaro proviene da terzi, anche se pare un dono documentato, l’agevolazione non si può applicare. Il pagamento deve transitare sul conto corrente dell’acquirente e poi essere usato direttamente da lui per fare i bonifici parlanti richiesti dalla normativa.

Questa impostazione conferma e ribadisce il principio già espresso nell’Interpello n. 351 del 28 giugno 2022, secondo cui il beneficio “Sismabonus acquisti” spetta solo a chi compra e paga con i propri soldi, non ad altri che comprano formalmente ma pagano materialmente per conto di un terzo. In quel caso si trattava di una permuta a favore di terzo, ma il ragionamento è il medesimo: l’agevolazione non può essere riconosciuta né alla persona che compare solo formalmente (l’acquirente terzo), né a chi materialmente paga se non è formalmente l’acquirente.

In sintesi, anche se formalmente il contratto è intestato a un soggetto, se i soldi vengono da qualcun altro (come i genitori), lo Sismabonus acquisti non spetta. Ne risulta escluso sia chi compare come compratore, perché non ha materialmente pagato, sia chi ha sostenuto la spesa, perché non risulta come acquirente formale. Questo vale anche se tutto è documentato come donazione indiretta, perché la norma lega strettamente diritto alla detrazione e sostenimento effettivo della spesa dal conto dell’acquirente stesso.

Il messaggio pratico è quindi molto semplice: se si vuol accedere al Sismabonus perché si riceve supporto economico dalla famiglia, è fondamentale far arrivare prima i soldi sul proprio conto, e solo dopo usare quei fondi per pagare l’immobile. Solo così si è realmente – e legalmente – il soggetto che sostiene la spesa e solo così si acquisisce il diritto all’agevolazione prevista dalla legge.


Scarica: la risposta all’Interpello n. 165 del 19 giugno 2025 e la risposta all’Interpello n_351 del 28 giugno 2022, documenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate

Lorenzo Salvadori Amadei

Digital expert, Consulente Social Media Marketing, Company Strategy Expert. Blogger per curiosità ancor prima che per professione. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Regione Lazio, Imprenditore nell'area IT, CEO di VOLANET-REG e direttore Generale di TWINS CARDS SA. Esperto nelle nuove tecnologie, piattaforme cloud e virtualizzazioni.