La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), ha sancito che la disciplina italiana in materia di accessi, ispezioni e verifiche non è conforme ai principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ravvisando la contrarietà dell’ordinamento nazionale all’art. 8 della Convenzione, in punto di tutela del domicilio dei cittadini.

Con la sentenza del 6 febbraio 2025 nella causa Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia (ricorsi nn. 36617/18 e altri), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che l’impianto normativo italiano in materia di accessi e ispezioni fiscali presso locali commerciali e professionali viola l’articolo 8 della Convenzione, relativo al diritto al rispetto del domicilio, e l’articolo 6, in materia di diritto a un equo processo​.

La Corte ha ritenuto che l’articolo 52 del D.P.R. 633/1972, che disciplina i poteri di accesso e verifica dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, non assicura una sufficiente qualità del diritto, in quanto attribuisce ampia discrezionalità alle autorità senza adeguate garanzie procedurali e senza un controllo giurisdizionale, né ex ante né ex post, sulle misure invasive adottate​.

Secondo i giudici di Strasburgo, l’assenza di un rimedio giurisdizionale efficace che consenta al contribuente di opporsi alle ispezioni, specie quando non seguite da accertamenti o sanzioni, configura un problema sistemico. La Corte ha pertanto imposto all’Italia, ai sensi dell’articolo 46 CEDU, l’adozione di misure generali per colmare il vuoto normativo esistente.

La risposta normativa: un disegno di legge per tutelare il contribuente

A seguito della pronuncia, il Governo italiano ha approvato un disegno di legge volto a rafforzare le garanzie a tutela del contribuente durante accessi, ispezioni e verifiche. Il provvedimento, annunciato con il comunicato della Presidenza del Consiglio dell’11 febbraio 2025, recepisce le indicazioni della Corte EDU, introducendo tre novità principali:

  1. Supervisione giudiziaria preventiva per limitare le discrezionalità dell’Amministrazione fiscale.

  2. Motivazione specifica delle autorizzazioni, in particolare quando si incide sul “domicilio” del contribuente.

  3. Controllo giurisdizionale successivo, con possibilità di impugnare la legittimità delle autorizzazioni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Tuttavia, come segnalato da numerosi osservatori, tra cui Quotidiano Giuridico (24 febbraio 2025), l’ambito di applicazione della riforma risulta limitato ai locali adibiti anche ad abitazione, lasciando escluse le ispezioni nei locali destinati esclusivamente all’attività professionale. Una limitazione che rischia di vanificare l’effettività della tutela prevista dalla Corte di Strasburgo, esponendo l’Italia a nuove condanne internazionali e a un aggravio per l’erario.

Un’esigenza di riforma strutturale

Alla luce della natura afflittiva delle sanzioni tributarie e dell’invasività delle verifiche fiscali, il principio di proporzionalità, nonché il diritto al contraddittorio e alla difesa, devono essere pienamente garantiti anche in ambito fiscale. È pertanto auspicabile un ampliamento della proposta legislativa, affinché essa includa espressamente i locali commerciali e professionali, in conformità con l’articolo 8 CEDU e con la giurisprudenza consolidata della Corte.

Come osservato nella stessa sentenza Italgomme, i poteri ispettivi esercitati in contesto fiscale non sono meno lesivi di quelli previsti in ambito penale, ed è dunque necessario che il legislatore assicuri parità di trattamento e uniformità di garanzie.

Lorenzo Salvadori Amadei

Digital expert, Consulente Social Media Marketing, Company Strategy Expert. Blogger per curiosità ancor prima che per professione. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Regione Lazio, Imprenditore nell'area IT, CEO di VOLANET-REG e direttore Generale di TWINS CARDS SA. Esperto nelle nuove tecnologie, piattaforme cloud e virtualizzazioni.