La nascita del condominio
Il condomino, nel momento in cui è sorto a tutti gli effetti il condominio, si è riservato la proprietà dell’area scoperta, che non è divenuta condominiale. Poi è stata venduta la comproprietà dell’area non condominiale, e il bene è stato assoggettato al regime della comunione tra i due, e non dell’intero condominio.
La sentenza della Cassazione non ha inciso sulle modalità di ripartizione dei costi di manutenzione di un cortile condominiale, decidendo tra tabelle millesimali o divisione in parti uguali, ma si è limitata a stabilire se l’area oggetto di comproprietà tra due soggetti potesse essere considerata area condominiale, a norma dell’articolo 1117 codice civile.
La corretta ripartizione delle spese dei cortili secondo millesimi
Non si tratta di una sentenza che stabilisce un metodo diverso di ripartizione delle spese condominiali relative ai cortili; l’articolo 1139 del codice civile rinvia alle norme sulla comunione in generale, solo in caso di lacuna delle norme sul condominio.
Il cortile è elencato tra i beni condominiali ex’articolo 1117 codice civile, e l’articolo 1123 codice civile, sancisce che le spese necessarie alla conservazione delle parti comuni dell’edificio, vadano sostenute dai condomini in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Salvo dunque un diverso accordo e casi particolari, i costi relativi ai cortili condominiali sono generalmente da ripartirsi secondo millesimi.
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