Tribunale di Massa Sentenza n°432 del 4 agosto 2025

L’amministratore in prorogatio non ha diritto a compenso.
Così ha deciso il Tribunale di Massa accgliendo la richiesta di riforma della sentenza con cui il Giudice di Pace aveva riconosciuto alla società amministratrice il credito relativo al proprio compenso per i periodi nei quali aveva gesstito il condominio in regime di prorogatio
“In definitiva, l’amministratore, in relazione al periodo in cui è stato in prorogatio, pur avendo il perdurante dovere, fino alla nomina del nuovo amministratore, di compiere le attività urgenti in favore del condominio – fra le quali anche la predisposizione dei rendiconti di gestione – non ha diritto a compensi per tali attività.
Risalendo la nomina formale di all’anno 2015 ed avendo la stessa pacificamente operato in regime di prorogatio imperii nelle annualità succedutesi fino al settembre 2020, non mette conto giudicare, in questa sede, della validità o meno dei bilanci approvati in tale arco temporale dall’assemblea condominiale in riferimento all’inclusione negli stessi delle somme imputate al compenso in favore della medesima appellata – trattandosi di questione estranea alla controversia, in difetto di impugnazione delle suddette delibere e di domanda di sorta sul punto – essendo appena il caso di precisare, per mera completezza di motivazione e per quanto rileva in questa sede, che il fatto che l’assemblea abbia approvato i compensi esposti nei bilanci di pertinenza degli esercizi de quibus non può valere, di per sé solo, a rendere legittima la pretesa di pagamento fatta valere da a tale Parte_5 Parte_5 11 titolo nel presente giudizio, dal momento che “è nulla per contrarietà all’art. 1129, comma 14, c.c. … la deliberazione dell’assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale includendovi l’importo dovuto all’amministratore a titolo di compenso per l’attività svolta, ove tale importo” non risulti “specificato analiticamente all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa, non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita” (cfr. Cass. n. 14424/2025). “

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Umberto Anitori

Esperto nell’amministrazione di condomini, professione che svolge in Viterbo e a Roma da 40 anni. E’ docente incaricato nei corsi di formazione delle primarie associazioni di categoria e per gli enti di formazione. Consulente immobiliare per numerose aziende di primaria importanza. Già segretario nazionale ANACI ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia dei condomini e la loro amministrazione. Ospite in programmi televisivi di approfondimento nelle reti Rai e Mediaset. Redattore della testata condominio.it coadiuvato da uno staff di legali, tecnici ed esperti del settore.