Domanda del lettore: l’amministratore può aumentare il suo compenso senza metterlo a votazione in assemblea e quindi a verbalizzare?
Risposta dell’esperto: L’art.1129 comma 14 c.c. in quale prevede che “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.
L’onorario dell’amministratore è individuato, in modo definitivo, al momento della nomina, quindi, dopo la nomina non è possibile più procedere ad integrazioni. Questo a tutela dei proprietari che vengono protetti da eventuali “richieste” extra dell’amministratore.
Luca Fontanari

Luca Fontanari è ragioniere ed esperto in gestioni ed amministrazioni condominiali, attività che svolge da oltre 15 anni, consulente tecnico del Tribunale e formatore in numerosi corsi d'aggiornamento.
Co-fondatore e ideatore nel 2007 dell ’associazione AI.CO. aderente a Confesercenti nella quale svolge il ruolo di Presidente.
Nel 2013 è stato nominato dalla Confesercenti, Presidente nazionale Confaico associazione nata sulle radici della precedente.
Tra i vari incarichi degno di nota la partecipazione al tavolo della commissione servizi Uni per la revisione della norma 10801.
Fontanari ha dato vita alla formazione professionale di settore per Conaico con all'attivo vari corsi per l’avviamento alla professione di amministratore condominiale.
Dal 2014 è stato nominato rappresentante Provinciale del Trentino Alto Adige di Confipi, Confederazione delle professioni immobiliari neo costituita dal 2013, aderente a Confassociazioni.
E' esperto riconosciuto nel campo della consulenza condominiale e per la redazione di manuali e libri di settore.
Confaico aderisce ad Anama, la grande associazione di categoria degli intermediari immobiliari per completare così la rappresentanza di settore. Infatti “le anime” di Anama sono: gli agenti Immobiliari, i mediatori del credito e gli amministratori di condominio.