Con la Riforma del condominio si definiscono le parti comuni del Condominio.
La Riforma del condominio ha novato l’articolo 1117 del codice civile, individuando le nuove parti comuni dell’edificio. La norma precisa che la proprietà è comune alle “singole unità immobiliari” e non “ai diversi piani o porzioni di piani”, come si leggeva nel testo della legge prima della riforma.
Ecco di seguito le “nuove” parti comuni a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del Condominio. Va detto, ad onor del vero che però la lista non è esaustiva, poiché le parti comuni possono essere individuate in maniera derogatoria:
- nel Regolamento condominiale predisposto dal costruttore e accettato da tutti i condomini,
- nella Convenzione intercorsa tra i condomini o dal Regolamento condominiale approvato all’unanimità dei millesimi con la totalità dei partecipanti al condominio.
Lista parti comuni
- Suolo su cui sorge l’edificio
- Fondazioni
- Muri maestri
- Pilastri e travi portanti
- Tetti
- Lastrico solare
- Scale
- Portoni di ingresso
- Vestiboli
- Anditi o pianerottoli
- Portici
- Cortili
- Facciate
- Aree destinate a parcheggio
- Ascensori
- Pozzi e cisterne
- Impianti idrici e fognari
- Sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento aria, ricezione radio televisiva e quant’altro.



