Il provvedimento camerale relativo all’istanza di nomina o di revoca dell’amministratore di condominio, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini, si risolve in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo privo dell’attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto, essendo finalizzato soltanto alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio a una sua corretta amministrazione.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 6.8.1999 Luigi Formica nella qualità di condomino dell’edificio sito in Via Mercantini n. 54 in Ascoli Piceno chiedeva al Tribunale di quella città la revoca di Giovanni Rosati dalla carica di amministratore del suddetto condominio per gravi irregolarità nell’amministrazione.

Si costituiva in giudizio il Rosati e chiedeva il rigetto del ricorso.

Con decreto del 29.11.2000 l’adito Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.

Proposto reclamo da parte del Formica cui resisteva il Rosati la Corte di Appello di Ancona con decreto del 18.6.2000 rigettava il reclamo e condannava il reclamante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.

Per la cassazione di tale decreto il Formica ha proposto un ricorso ex art. 111 della Costituzione affidato ad un unico motivo; il Rosati non ha svolto attività difensiva in questa sede.

 

Motivi della decisione

Con l’unico motivo proposto il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c. e 1129 c.c., censura il decreto impugnato nella parte in cui ha condannato l’esponente al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio; in proposito rileva che, attesa la natura di volontaria giurisdizione del procedimento camerale di revoca dell’amministratore di condominio ex art. 1129 c.c., che quindi non può essere considerato contenzioso, le relative spese del procedimento non possono essere oggetto di liquidazione da parte del Giudice adito, dovendo rimanere a carico dei soggetti che le hanno anticipate.

La censura è fondata.

Deve premettersi che la statuizione giudiziale relativa alla condanna alle spese processuali, ancorchè accedente a provvedimento reso dalla Corte d’Appello in sede di reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale ex art. 1129 primo comma c.c., può essere impugnata per Cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione (Cass. 21.2.2001 n. 2517).

Ciò posto, ai fini della risoluzione della questione sollevata dalla censura in esame, occorre richiamare gli elementi caratterizzanti l’attività di giurisdizione volontaria, nel cui ambito il Giudice non è chiamato a decidere su controversie sorte tra parti contrapposte per la tutela di diritti, ma alla emissione di provvedimenti finalizzati alla soddisfazione di privati interessi senza contesa tra le parti, concorrendo così alla costituzione di rapporti giuridici nuovi o allo svolgimento di quelli esistenti.

In tale contesto rientra anche il provvedimento dell’autorità giudiziaria relativo alla revoca o alla nomina dell’amministratore di condominio (sia esso di accoglimento o di rigetto dell’istanza di uno o di più condomini), in quanto inidoneo al giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, essendo modificabile e revocabile in ogni tempo anche con efficacia “ex tunc”, cosicchè proprio per tali considerazioni questa Corte ha affermato l’inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione contro il provvedimento con il quale la Corte d’Appello abbia provveduto in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale ex art. 1129 c.c. in tema di revoca dell’amministratore di condominio (Cass. 10.5.1997 n. 4090; Cass. 23.2.1999 n. 1493).

Pertanto il provvedimento camerale relativo alla istanza di nomina o di revoca dell’amministratore di condominio, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini, si risolve in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo privo della attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto, essendo finalizzato soltanto alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio ad una sua corretta amministrazione.

Dalle considerazioni esposte consegue che nei procedimenti di volontaria giurisdizione non trovano applicazione le regole di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., le quali postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso (vedi Cass. 2.10.1997 n. 9636 in tema di spese del procedimento di volontaria giurisdizione promossa ai sensi dell’art. 2409 c.c.)” in particolare quindi le evidenziate caratteristiche del procedimento ex art. 1129 c.c. di nomina o di revoca dell’amministratore di condominio comportano la inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., cosicchè le spese del procedimento devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso per la nomina o per la revoca dell’amministratore o resistendo a tale iniziativa giudiziaria (Cass. 30.3.2001 n. 4706).

In definitiva pertanto in accoglimento del ricorso il decreto impugnato, che ha provveduto alla condanna del Formica al rimborso in favore del Rosati delle spese del secondo grado di giudizio e che, rigettando il reclamo, ha confermato anche la analoga pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado da parte del Tribunale di Ascoli Piceno, deve essere cassato senza rinvio in ordine alla statuizione sulle spese processuali.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato in ordine alla statuizione sulle spese processuali, e dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2005

 

Gennaro Guida

Gennaro Guida, avvocato civilista del Foro di Salerno, si occupa in via prevalente delle problematiche connesse alle locazioni ed al condominio. Ha pubblicato articoli di dottrina e note a commento della giurisprudenza di merito e di legittimità sulla “Rassegna delle Locazioni e Condominio”, già edita dalla Cedam e su “Immobili & Diritto” de’ Il Sole24Ore. Coautore del testo “Il condominio nelle legislazioni europee”, edito da ANACI. È direttore del Centro Studi Provinciale dell’ANACI di Salerno e membro del Centro Studi Nazionale dell’ANACI. Sito internet www.guidaiuris.com