Confermata la delibera che sancisce l’installazione di cubi in cemento nella piazzetta condominiale.
Cassazione VI Sezione Civile Ordinanza n°3440 Anno 2022
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avverso ad una sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva avallato il rigetto della richiesta di annullamento della delibera condominiale con cui l’assemblea, al fine di impedire il parcheggio abusivo di automezzi, ha deliberato la realizzazione di cubi in cemento nella piazzetta condominiale.
Da regolamento contrattuale non si prevedeva la destinazione d’uso a parcheggio. Gli Ermellini hanno confermato “la necessità di dare puntuale attuazione al vincolo derivante dal regolamento di condominio ed assicurare, quindi, proprio quella destinazione che era stata assegnata alla piazzetta condominiale, consente di escludere che le opere approvate possano rientrare nella nozione di innovazione (peraltro non potendosi riscontrare l’esistenza di un diritto del singolo condomino a trarre utilità sotto forma di parcheggio dal bene comune, suscettibile di essere menomato dalla collocazione dei cubi di cemento), avendo altresì la sentenza dato atto che le installazioni non alterano il decoro del bene né impediscono il pur limitato uso della piazzetta come consentito dal regolamento, avendo riscontrato in concreto la permanente possibilità di accesso di veicoli per l’attività di carico e scarico. La conclusione secondo cui deve escludersi che possa concretamente ritenersi approvata un’innovazione, dà anche contezza dell’impossibilità di invocare la disciplina in tema di innovazioni voluttuarie, potendosi in ogni caso rilevare come in concreto il giudice, sottolineando l’esigenza a mezzo delle installazioni di dare effettiva attuazione al limite dettato dal regolamento di condominio, abbia implicitamente disatteso la tesi del carattere voluttuario delle opere in esame.”
al fine di impedire il parcheggio abusivo di automezzi,


