La previsione del codice civile

Dalla lettura degli articoli 1170 (Parti comuni dell’edificio) e 840 (Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo) del codice civile, si può dedurre che il diritto di proprietà dello spazio aereo sovrastante il condominio, non ha una portata infinita in verticale, in quanto dev’essere contemperato con l’utilità effettiva che il condominio ne trae; ciò anche perché non deve pregiudicare gli interessi di terzi.

Per cui il condominio non si può opporre nel caso in cui siano eseguite attività da terzi, a una tale altezza, che non comportino di fatto un pregiudizio al suo legittimo interesse.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, in tema di cortili condominiali, ha sancito il principio in base al quale, avendo questi la funzione di fornire aria e luce alle diverse unità abitative, lo spazio aereo a essi sovrastante, non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto.

Ciò in quanto non è consentito a terzi, anche se comproprietari, ai sensi dell’articolo 840 comma terzo codice civile, l’uso anche parziale della colonna d’aria sovrastante all’area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa.

L’orientamento del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9292 del 2016, confermava il principio per cui è necessario un interesse concreto del proprietario, seppur non attuale, per escludere l’utilizzo dello spazio aereo sovrastante il suolo di sua proprietà.

Si trattava di un condominio che chiedeva la rimozione di un cartellone pubblicitario, posto sull’edificio vicino sulla parte più alta del muro di divisione che, sporgente sul proprio tetto, aveva determinato un limite all’utilizzo del proprio bene.

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