Variazione dei millesimi, maggioranza necessaria, dinamica della riunione con astnuti, chi lascia la stanza di votazione chi invece vota a faovore e contro. Cosa Fare? Quando la delibera è valida? Ecco un interessante quesito e la risposta del nostro esperto. LA REDAZIONE
Domanda – Giulia : nel mio condominio è stata convocata un’assemblea straordinaria per approvare la variazione delle tabelle millesimali. Andata deserta la prima convocazione, il tutto è stato regolato nella seconda. Presenti 7 condomini su 10 rappresentanti più dei 2/3 di proprietà. All’atto della votazione 1 si è astenuto, 2 si sono allontanati, tre hanno votato a favore e 2 contro. La proprietà rappresentata nel voto a favore è più di 500 mm.: la delibera è valida o impugnabile? Il regolamento prevede che per le modifiche delle tabelle occorre l’unanimità dei condomini, ma vista la sentenza che riduce il quorum, devo ritenere la delibera valida?
Risposta – Umberto Anitori : nel caso esposto da Giulia è determinante stabilire il numero dei presenti al momento della votazione , in quanto il codice civile prevede per l’approvazione in seconda convocazione al II comma dell’art 1136 “la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale , quindi se i presenti al momento della votazione sono 7 (perché non 8 infatti 1+2+3+2 totale n. OTTO) la maggioranza necessaria è 4 se i presenti sono 6 la maggioranza è sempre 4 se sono 5 la maggioranza è 3 ferma restando la rappresentanza di almeno 500 mm.
Quanto alla giusta osservazione in merito alla norma dede regolamento è opportuno verificare se il regolamento di condominio è di natura contrattuale o assembleare. Nel caso di regolamento assembleare sempre in presenza di delibera regolare si può ritenere la delibera valida nel caso invece di regolamento contrattuale avrei qualche dubbio, anche se essendo il pronunciamento della Suprema Corte molto recente, non esiste una casistica che possa confortare la ns posizione.

