Tribunale di Vibo Valentia Sentenza n° 102del 16 marzo 2023
Giudizio di merito
Il Giudice di merito nel respingere la richiesta di refusioe di un condomino che aveva eseguito a proprie spese lavori di manutenzione straordinaria sostenendo l’urgenza degli interventi ha contemporaneamente accertato che nel caso si tratta di condominio minimo anche se i due oroprietari sono fratelli e che nella fattispece è necessario che in assenza dell’unanimità della decisione l’urgenza sia documentata a confermata dall’autorità giudiziaria
Condominio minimo
“Costituisce circostanza pacifica che il fabbricato oggetto degli interventi edilizi è di proprietà comune alle parti in causa, tra l’altro fratelli, siamo quindi in presenza del c.d. condominio minimo. In costanza del condominio minimo è necessaria la presenza e la partecipazione di entrambi i condomini all’assemblea e soprattutto la decisione in caso di manutenzione straordinaria deve essere presa all’unanimità. In caso di decisione contrastante o in caso di presenza di un solo condomino alla decisione è necessario adire l’autorità giudiziaria affinché quest’ultima si sostituisca alla volontà delle parti nella decisione.
Necessario provare l’urgenza
La normativa sul punto è chiara nel subordinare la legittimità dell’intervento del singolo condomino al carattere dell’urgenza, escludendola in tutti quei casi in cui i tempi di esecuzione dell’opera siano compatibili con l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione e la prova dell’urgenza per pacifica giurisprudenza da parte dell’attore deve essere rigorosa.
Solo se non c’è il tempo per l’autorizzazione
La Cassazione ricorda che le spese condominiali urgenti vanno individuate in modo molto restrittivo essendo solo quelle eseguite in presenza di una situazione tale da non consentire neppure la minima dilazione necessaria per consentire al condominio di deliberarle o per ottenere l’autorizzazione dell’amministratore. “



