TRIBUNALE ORDINARIO DI L’AQUILA SENTENZA n°577 pubblicata il 1710/2025
Non è possibile impugnare una delibera contestando tabelle millesimali e regolamento se le stesse mai impugnate sono legittimamente vigenti .
Questo ha sentenziato il Tribunale di L’Aquila nel respingere la richiesta di un condomino sulla base di una contestazione delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio.
Il Giudice di merito ha affermato che “le tabelle millesimali di un condominio sono gli atti presupposti delle decisioni dello stesso e dunque, nel caso di specie, sono state il presupposto della ripartizione delle spese nei bilanci annuali; la delibera oggi impugnata ha raggiunto il suo scopo in ragione delle tabelle millesimali mai opposte; giurisprudenza di legittimità fra cui in tal senso una delle pronunce – Cass. Sez. 2, 18/08/2005, n. 16982 – sottolinea la necessità di impugnare giudizialmente le tabelle chiedendo al giudice la loro modifica, non certo di impugnare la delibera che si basa sulle stesse. Del resto giurisprudenza di legittimità fra cui la pronuncia n. 20071/17 correttamente citata dal , chiarisce la distinzione importante fra l’azione diretta alla contestazione delle tabelle e quelle diretta alla contestazione della delibera.
Prima del presente giudizio né le tabelle millesimali né il regolamento condominiale erano stati impugnati in nessuna sede, né modificati e/o corretti dall’assemblea dei proprietari.
Pertanto risultano inammissibili le contestazioni sulle tabelle, sulle planimetrie allegate al Regolamento di condominio, su quest’ultimo e sull’ attribuzione dei millesimi delle proprietà. E’ inammissibile, pertanto, la contestazione degli esiti della delibera del 06.05.2019 assunta sulla base di tabelle e regolamento legittimi e legittimati dai condomini stessi, che sono il presupposto della decisione scaturita dalla assemblea “


